La circolare ministeriale 22 dell’11 luglio 2016 fornisce le prime indicazioni applicative sui criteri di accesso ad un ulteriore proroga della CIGS ovvero un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Esaminiamola brevemente.
Il Decreto 95075 del 25.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria. Sono interessate le aziende che, come esito di un programma di crisi aziendale, terminano l’attività produttiva e propongono prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento del personale.
Ricordiamo che l’art. 1 del decreto di cui sopra, richiamando l’art. 21, comma 4, del D.Lgs 148/2015 e in merito alla durata della CIGS derogando l’art. 4, comma 1, e l’art. 22, comma 2, dello stesso decreto, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere prorogati:
- di 12 mesi per le cessazioni di attività nel 2016;
- di 9 mesi per le cessazioni di attività nel 2017;
- di 6 mesi per le cessazioni di attività nel 2018;
La recente circolare ministeriale 22 dell’11.07.2016 fornisce le prime indicazioni applicative in merito a quanto sopra, vediamo dunque brevemente di cosa si tratta.
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Condizioni per l’autorizzazione alla proroga della CIGS
La circolare 22 richiama l’art. 2 del decreto 95075, cioè che per ottenere la proroga dell’intervento di CIGS devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- autorizzazione dell’integrazione salariale straordinaria su presentazione di un programma di crisi aziendale (art. 21, comma 3, D.Lgs 148/2015, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 223/91) e, per l’aggravarsi delle difficoltà e l’impossibilità di concludere il piano di risanamento previsto, l’impresa termini l’attività produttiva evidenziando contestualmente concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- stipula di un accordo specifico presso il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- presentazione di un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- presentazione di un piano per il riassorbimento occupazionale in capo all’acquirente dell’azienda garantito da quanto previsto tra le parti dall’art. 47 della Legge 428/1990 (procedura per il trasferimento d’azienda).
Verificati i requisiti di accesso a questa modalità di proroga della CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito, è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato in base alle risorse previste (vedi punto 5 della circolare 22 e artt. 4 e 5 del Decreto 95075).
Procedimento e modalità di presentazione dell’istanza di CIGS
La Circolare 22 ribadisce ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto 95075, che l’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma di crisi aziendale, l’accordo governativo con i Ministeri citati prima. I contenuti di questo accordo sono elencati nello stesso articolo di cui sopra.
L’impresa dovrà quindi dimostrare, attraverso idonea documentazione, le prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda al fine di continuare l’attività. In caso di partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nel confermare le prospettive di rapida cessione e le azioni da adottare per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta o dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi per rilevare l’azienda cedente.
Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie destinate annualmente siano sufficienti a coprire l’intervento. Questo onere finanziario sarà poi parte integrante del verbale.
Se il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili indicherà l’effettivo o potenziale raggiungimento del limite di 50 milioni annui prima del termine dell’anno di riferimento non si potrà perfezionare l’accordo. Effettuata la verifica finanziaria, deve essere quindi indicato il periodo massimo autorizzabile.
Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, attraverso il sistema informatico di “cigs on line”.
Questa istanza deve essere corredata da:
- verbale di accordo;
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
- programma di crisi aziendale (vedi art. 21, comma 3, D.Lgs 148/2015 e art. 1, comma 5 Legge 223/91);
- piano delle sospensioni del personale ricollegabile nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati.
A queste domande non viene applicato il procedimento previsto dall’art. 25, commi da 1 a 7, del D.Lgs 148/2015. Per favorire infine il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’INPS.
CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 22 DEL 11/07/2016 (206,4 KiB, 800 hits)
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