L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la circolare 4 del 25 settembre con la quale illustra le misure di semplificazione delle attività amministrative svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro introdotte con la L. 120/2020 di conversione del Dl 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”).
In primis si specifica che, dal 15 settembre 2020, sono state previste nuove forme di silenzio-accoglimento per:
- provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo;
- provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli;
- ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tali provvedimenti si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza. Inoltre, i provvedimenti autorizzativi si intendono rilasciati a condizione che la relativa istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dell’INL.
Successivamente la circolare illustra come si svolgono le istruttorie amministrative da remoto, ovvero online, da parte dell’INL.
Istruttorie amministrative da remoto: semplificazione e condizioni minime
Il successivo co. 2 dell’art. 12-bis ha introdotto significative semplificazioni di alcune procedure amministrative svolte dagli ITL ed in particolare delle procedure di convalida delle:
- risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni “presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…)”;
- dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo “intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”.
La semplificazione prevista dalla norma consiste nella possibilità di svolgere “attraverso strumenti di comunicazione da remoto” le seguenti procedure di convalida. Vale a dire:
- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004;
- audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015;
- infine le audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.
Condizioni necessarie affinché a tali procedure svolte “da remoto” possa essere riconosciuta la medesima efficacia di quelle tenute “in presenza” sono:
- l’identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati;
- l’acquisizione della loro volontà espressa.
Applicativo da utilizzare e come organizzarsi per le istruttorie amministrative da remoto
L’applicativo da utilizzare per lo svolgimento “da remoto” delle procedure in questione continua ad essere “Microsoft Teams”. Il software è già in dotazione a tutti gli Uffici dell’Agenzia, il cui sviluppo è curato dalla competente Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT.
Ai fini dell’organizzazione “da remoto” dell’attività, l’Ufficio dovrà preliminarmente inviare – mediante email –uno specifico invito alla parte richiedente. L’invito dovrà contenere indicazione:
- della data e dell’ora fissate per l’incontro e delle condizioni di partecipazione su piattaforma Microsoft teams;
- del termine entro il quale deve essere fatta pervenire l’adesione all’invito, eventualmente anche a mezzo email;
- del fatto che la verbalizzazione sarà effettuata esclusivamente dal funzionario addetto previa condivisione del testo sulla piattaforma Microsoft Teams (funzione condividi schermo);
- della circostanza che non si potrà procedere a registrazione della riunione
Inoltre, è necessario che, entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data stabilita, sia:
- trasmesso il documento di identità del soggetto istante o del professionista che interviene per delega/procura, qualora non già allegato alla richiesta;
- comunicato l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale l’istante ed il soggetto che eventualmente lo assiste parteciperanno alla riunione, insieme ad un recapito telefonico da contattare in caso di necessità;
- fatta pervenire dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del Dpr. n. 445/2000, del possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell’impresa e della delega/procura del professionista che intervenga in luogo della parte.
Svolgimento dell’incontro da remoto
L’incontro prende quindi il via mediante il funzionario che identifica le parti e verifica la corrispondenza tra il documento di identità inviato per e-mail e quello mostrato in apertura di videoconferenza.
La procedura di identificazione deve essere effettuata singolarmente e separatamente per ciascun soggetto intervenuto.
Verbalizzazione
Infine, il funzionario provvede alla verbalizzazione dando atto:
- delle modalità di partecipazione “da remoto”;
- della loro identificazione;
- dei consensi acquisiti dalla/e parte/i;
- della sottoscrizione, previa condivisione del testo attraverso l’attivazione della specifica funzione di Microsoft Teams (condivisione schermo);
- della consapevolezza, da parte dell’istante, che per disposizione di legge il verbale viene sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso alla e-mail o Pec indicata dal soggetto interessato.
Circolare INL 4/2020
Alleghiamo inoltre il testo della circolare dell’INL per la sua completa lettura ed analisi.
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