Con la newsletter del 27 agosto il Garante della Privacy ha reso noto un provvedimento dello scorso 3 luglio 2014 relativo alla comunicazione di dati personali circa i motivi dell’assenza dal lavoro.
Con questo provvedimento, indirizzato ad una azienda di trasporto pubblico locale, il Garante ha intimato al datore di lavoro di non esporre più in bacheca il motivo delle assenze dei lavoratori. L’azienda metteva a disposizione di tutto il personale i turni di lavoro, ma non si limitava a inserire le assenze dei lavoratori, bensì affiancava al nome del lavoratore anche la motivazione dell’assenza.
Infatti accanto ai turni dei dipendenti, apparivano delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. “MA” per “malattia”, “PAD” per “permesso assistenza disabili”, “PS” per “permesso sindacale”. L’obiettivo di tale comunicazione era, secondo le intenzioni del datore di lavoro, quello di ottimizzare l’organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni.
Dopo una opportuna segnalazione di un sindacato, il Garante della Privacy è intervenuto ritenendo illecita la divulgazione di questo tipo di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, in quanto questa comunicazione è effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice.
L’autorità ha quindi vietato l’ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenuti nelle tabelle dei turni, in quanto per la corretta gestione dei turni basterebbe indicare semplicemente l’assenza del lavoratore senza motivarla, e ha prescritto alla società di adottare entro trenta giorni misure volte a conformare il trattamento dei dati personali alla disciplina di protezione dei dati personali, come previsto dal Codice privacy e dalle Linee guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati.
Garante Privacy, provvedimento n. 341 del 3 luglio 2014 (58,2 KiB, 960 hits)
Via | DPL Modena
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email