Nell’ultima newsletter del 29 maggio, il Garante Privacy ha ribadito la possibilità per le aziende di trattare i dati personali dei lavoratori tramite l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione GPS, con le dovute tutele per la riservatezza.
Nel caso di specie, il Garante ha dato l’ok all’uso del GPS aziendale per i lavoratori di una società specializzata in servizi di vigilanza privata e trasporto valori, mediante uno strumento disponibile su smartphone e tablet. Al contempo però il Garante privacy ha prescritto misure a tutela della riservatezza dei lavoratori, oltre che una adeguata informativa e un accordo sindacale o autorizzazione da parte dell’INL.
Trattamento di dati personali dei lavoratori tramite GPS aziendale
Attraverso l’installazione e l’utilizzo di una apposita applicazione, una azienda prevede di garantire:
- la sicurezza delle pattuglie,
- l’ottimizzazione delle assegnazioni e la distribuzioni degli interventi;
- consentirà di inviare segnali di allarme in caso di pericolo.
Come noto però i sistemi GPS consentono di raccogliere anche altri dati, fra i quali le coordinate del dispositivo e la velocità del veicolo. A tutela di questi dati l’azienda prevede di conservarli per un periodo limitato di 24 ore. Inoltre il trattamento dati cesserà al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi aziendali da parte dei dipendenti.
Infine le guardie giurate non potranno mai essere direttamente identificate dal sistema; l’accesso in tempo reale alla geolocalizzazione sarà effettuato esclusivamente dal personale autorizzato della centrale operativa e sarà inoltre previsto solo in caso di necessità ed emergenza.
Sì all’uso del GPS aziendale, ma con previsione di tutela della riservatezza dei dati del lavoratore
L’Autorità garante ha stabilito che in questo caso il trattamento dei dati da parte dell’azienda è lecito, necessario e proporzionato. Vista anche la specifica disciplina in materia di protezione per il trasporto di contanti.
Viene però richiesto all’azienda di posizionare sul dispositivo un’icona che dovrà indicare quando e se la localizzazione è attiva; il sistema dovrà infine essere configurato in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti dopo un periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa.
A maggiore tutela dei lavoratori inoltre i dati raccolti dal sistema potranno essere consultati solo dal personale autorizzato (centrale operativa e sviluppo software) tramite apposite credenziali di accesso, soprattutto relativamente all’estrazione dei predetti dati. Infine deve essere chiaro che a tutela dei lavoratori dipendenti questi dati non potranno essere usati per il controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari. Infine, ma non per ultimo, l’azienda dovrà fornire un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei diritti per i vigilanti.
In base allo Statuto dei lavoratori l’azienda procederà alla convocazione delle rappresentanze sindacali per sottoscrivere uno specifico accordo; oppure, in mancanza dell’accordo, procederà a richiedere apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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