E’ disponibile sul sito del Ministero del lavoro, la circolare nr. 19 dello scorso 5 giugno 2013, con la quale il Ministero detta le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro circa la cd terza procedura per i lavoratori esodati “salvaguardati”, prevista dal Decreto del 22 aprile 2013.
La circolare contiene anche lo schema per la presentazione dell’istanza. L’stanza dovrà essere presentata dai lavoratori che rientrino nelle seguenti categorie indicate dall’art. 2 del decreto 22 aprile 2013:
- lettera a) dell’articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
- lettera c) dell’articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Presentazione istanze
Le istanze possono essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
L’istanza dovrà contenere:
- gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici e codice fiscale);
- gli elementi identificati dell’azienda presso la quale si è prestato l’ultimo servizio;
- l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
In ogni caso la domanda dovrà essere accompagnata da una copia di un documento di identità.
I soggetti di cui alla lettera a dell’art 2 dovranno anche presentare autocertificazione dell’accordo governativo o non con il quale si è stati collocati in mobilità, con indicazione del datore che ha proceduto al licenziamento e, copia dell’accordo in base al quale si è stati posti in mobilità.
I soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 2, oltre all’istanza dovranno produrre autocertificazione attestante la mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa o, allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa non a tempo indeterminato o di lavoro dipendente a condizione che sia stato conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito non superiore a 7500 euro; dovrà essere prodotta anche copia dell’accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo.
Per tutte le altre informazioni consultare la circolare.
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