I premi di risultato conferiti dal datore di lavoro quali contributi al fondo pensione non devono essere comunicati dal dipendente al Fondo. Questo è, in estrema sintesi, quanto emerge da un chiarimento fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Attraverso l’istanza di interpello n. 154/2024, si chiedono chiarimenti all’AdE sulla risoluzione n. 55/E del 2020, che si concentrava sull’assenza di oneri di comunicazione in capo ai dipendenti, nel caso in cui fossero stati versati dei contributi a dei fondi pensione che rientravano nei piani di welfare aziendale. La domanda posta è se la stessa ipotesi si potesse applicare nel caso in cui il versamento dei contributi ai fondi pensione fosse effettuato in sostituzione di un premio di risultato aziendale. Ricordiamo che l’utilizzo del credito welfare di un piano aziendale può essere utilizzato come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale. Attraverso la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 è stato chiarito che:
Considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.
Premio di risultato versato in un fondo pensione complementare
Di particolare importanza, per capire come debbano essere gestiti i contributi versati alle forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato, è il comma 184-bis della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso la quale è stato stabilito che questi versamenti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Non concorrono nemmeno al raggiungimento annuale della deducibilità annua dal reddito, che risulta essere pari a 5.164,57 euro. Non concorrono nemmeno alla formazione del reddito, nel momento in cui viene erogata la prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione.
All’interno della circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che entro il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto a quello nel quale i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente deve comunicare a quest’ultima l’eventuale ammontare dei contributi che non ha portato in deduzione. Il dipendente, inoltre, deve comunicare l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che – benché non siano assoggettati ad imposizione – non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Il caso sottoposto all’AdE
L’istante, nel parere richiesto all’Agenzia delle Entrate, ritiene che per i contributi versati a dei fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non ci siano degli oneri di comunicazione da parte dei dipendenti. La comunicazione viene effettuata direttamente dal datore di lavoro.
L’azienda, in questo caso, si assume il compito di comunicare a quanto ammonta il premio di risultato destinato al fondo pensione. Ed effettua il relativo versamento. L’operazione viene successivamente inserita all’interno della certificazione unica rilasciata al dipendente.
I contributi che vengono versati al fondo pensione in sostituzione del premio di risultato vengono messi in evidenza all’interno del Prospetto della situazione contributiva individuale, che possono essere consultati all’interno dell’area riservata del Fondo Pensione. In questo modo viene garantita la funzione informativa a favore dei lavoratori.
Premi di risultato conferito al fondo pensione: i chiarimenti dell’AdE
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari in sostituzione dei premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questo è il parere dell’Agenzia delle Entrate. I suddetti versamenti, inoltre, non sono nemmeno soggetti all’imposta sostitutiva.
Nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad effettuare la comunicazione al fondo pensione, i dipendenti non sono tenuti ad effettuare la stessa operazione.
Entrando un po’ più nel dettaglio, la circolare 5/E/2018 ha precisato che è possibile sostituire il premio di risultato con dei versamenti ai fondi di previdenza complementare. I relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche quando superano il limite di deducibilità annua fissato in 5.164,57 euro.
Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida l’interpretazione dell’istante. Ha confermato che i dipendenti non sono obbligati a comunicare i contributi versati, quando questi sono a tutti gli effetti una sostituzione del premio di risultato. È necessario, però, che il datore di lavoro provveda ad effettuare la relativa comunicazione al fondo pensione.
L’esonero dagli obblighi di comunicazione, in estrema sintesi, evitano che il dipendente venga penalizzato in caso di dimenticanza. Ma soprattutto permette di gestire in maniera corretta i contributi dal punto di vista fiscale.