Con la circolare n° 49/2023, l’INPS si è soffermata sul welfare aziendale nonché sulla sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare. Quando si parla di welfare si fa riferimento a quel pacchetto di beni e servizi erogato dal datore di lavoro in favore dei propri lavoratori dipendenti, in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzato a migliorare la loro vita privata e lavorativa.
Con la legge n. 208/2015 è stata prevista, a decorrere dal 2016, la possibilità per i lavoratori di ricevere i premi di risultato aventi determinate caratteristiche e ricadenti in un particolare regime fiscale, sotto forma di prestazioni di welfare aziendale esenti, sia ai fini fiscali che contributivi entro i limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dal TUIR (cfr. l’articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR).
L’INPS ha richiamato anche le recenti misure introdotte dal Governo circa la detassazione dei fringe benefit fino a 3.000 per i dipendenti con i figli a carico nonché il c.d. bonus benzina di 200 euro per i dipendenti, che il DL 5/2023 ha previsto anche per il 2023 eliminando però l’esenzione ai fini contributivi.
Welfare aziendale per la generalità dei dipendenti
Le misure di welfare aziendale previste dall’art.51 del TUIR, devono essere:
- destinate alla generalità dei lavoratori dipendenti ed
- essere erogate su base volontaria dal datore di lavoro o in base a contratti, accordi o regolamenti aziendali.
Condizioni, in assenza della quale, scatta la tassazione (in alcuni casi forfettaria) sia ai fini fiscali che contributivi. Fatto salvo il limite di esenzione fissato a 258,23 euro. Superato il quale però l’intero benefit è tassato (sarebbe corretto dire è soggetto a imposizione). Su tale punto, l’INPS ha precisato che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.
Se non si rispetta tale condizione, si entra nel campo dei c.d. fringe benefit, i quali, rispetto al welfare aziendale che deve essere destinato alla generalità dei dipendenti, ammettono anche dei riconoscimenti ad personam. Si pensi ad esempio al c.d. bonus carburante, così come rinnovato dal DL 5/2023.
Come riportato nella circolare in parola:
la tipologia della fonte delle misure di welfare aziendale, unilaterale o collettiva, si riflette, tuttavia, sul regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro per tali finalità. Infatti, se le opere e i servizi siano offerti in base a contrattazione collettiva di primo o di secondo livello è consentita, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, l’integrale deducibilità dei costi per il datore di lavoro[4]. Nella diversa ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro continuerà a operare il limite di deducibilità del cinque per mille di cui all’articolo 100 del TUIR (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018).
Nel caso specifico ci si riferisce alla Lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR che fa rientrare tra le misure di welfare pienamente detassate le opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Qual è il regime previdenziale del Welfare aziendale
Un discorso preciso va fatto anche in merito all’armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi, ad opera del D.lgs n. 314/1997.
Decreto che secondo l’INPS però, non intercetta alcune peculiarità tipiche del reddito da assoggettare a contribuzione. Peculiarità che possono portare in alcuni casi alla discordanza tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale.
Il riferimento è ai limiti individuati dall’articolo 12 della legge n. 153/1969 e, in particolare al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.
Pertanto le previsioni di detassazione di cui al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR lettere a) e f-quater), devono essere coordinate con la disciplina specifica appena citata.
Premi di risultato e sostituzione del premio di risultato con misure di welfare: contribuzione
Con la circolare in esame, l’INPS si sofferma anche sui profili previdenziali relativi ai premi di risultato e alla sostituzione del premio di risultato con misure di welfare.
In particolare, la legge n. 208/2015 (cfr. l’articolo 1, commi da 182 a 190) e la legge n. 232/2016, hanno introdotto in via strutturale per i premi di risultato – di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base del citato decreto interministeriale 25 marzo 2016) – e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato, un particolare regime fiscale agevolato consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% – e del 5% per il 2023- entro il limite d’importo pari a 3.000 euro lordi.
Ciò riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato (escluse le PA) con un reddito di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 80.000 euro.
La stessa Legge di bilancio ha previsto inoltre la possibilità di sostituire i premi di risultato (o la partecipazione agli utili), con delle prestazioni sociali.
In tale caso, in virtù dei principi di armonizzazione delle basi imponibili, tali prestazioni godono di esenzione sia ai fini fiscali che contributivi (cfr. l’articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR); detta esenzione opera entro i limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR.
Ulteriori precisazioni
In base a quanto detto nel paragrafo precedente, accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, viene attribuita al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, relativa alla possibilità di ottenere il premio in denaro (rimborso) o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme.
Nel complesso le scelte per il lavoratore dipendente sono due:
- ricevere il premio di risultato (o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) cash optando per la tassazione sostitutiva;
- ottenere il premio in denaro o in natura (per prestazioni sociali), senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dal TUIR (comma 2 e 3 dell’art.51).
Sul piano contributivo, il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente. Il welfare aziendale invece è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°28/e 2016, è necessario che sia la contrattazione collettiva di secondo livello a riconoscere la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, “sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale”.
Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.
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