Nei settori in cui il processo di revisione dei premi INAIL, attuato dalla Legge di Bilancio 2019, è ancora incompleto, continua ad applicarsi la riduzione del 15,24%. L’agevolazione, si ricorda, è stata fissata dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, e opera – a titolo esemplificativo – ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124. Per poter usufruire della riduzione in commento, anche per il 2019, non bisogna effettuare alcun adempimento particolare. Infatti, non occorre presentare nuova domanda per le aziende che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT20.
A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 4 luglio 2019, che individua la misura della riduzione – per il 2019 – nei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione è incompletato.
Premi INAIL nei settori non revisionati: la disciplina
La disciplina della riduzione dei premi INAIL, pari al 15,24%, è contenuta all’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013 che ha affidato a un decreto le modalità di applicazione della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) è stato adottato il 22 aprile 2014, che ha concesso a tal fine finanziamento per 3,3 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Successivamente, con D.I. (Lavoro-Economia) del 9 novembre 2016 è stata approvata la Determinazione del Presidente dell’INAIL dell’8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo:
- della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019;
- degli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019.
Ultimo intervento normativo si è avuto con il D.I. (Lavoro-Economia) 27 febbraio 2019. Tale decreto stabilisce la nuova tariffa ordinaria dipendenti (TOD) per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione.
L’entrata in vigore del predetto decreto determina la cessazione della riduzione prevista dalla L. n. 147/2013 nei confronti:
- delle aziende artigiane;
- dei soci di società fra artigiani lavoratori;
- dei familiari coadiuvanti del titolare;
- delle aziende del settore navigazione.
Tale riduzione, quindi, non trova più applicazione – a partire dal 1° gennaio 2019 – anche ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova tariffa dei premi per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei. Viceversa, la riduzione continua ad applicarsi – anche nel 2019 – a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.
Riduzione premi INAIL al 15,24%: a chi si applica ancora?
La riduzione al 15,24% è circoscritta a pochi settori, ossia:
- ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93/1958;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’INPS.
Riduzione premi INAIL al 15,24%, come si applica?
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari della riduzione al 15,24%, il legislatore ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale. In pratica, i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2019, in particolare, rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017. Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA). Tale criterio consente di tenere conto:
- dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124;
- dei premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- dei contributi della gestione agricoltura.
Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20.
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