Come noto, sia gli Avvocati che i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono, su richiesta, effettuare adempimenti in materia di lavoro. A tal fine, però, come specificato dall’INL con la Nota n. 32/2018, è necessario aver preliminarmente comunicato tale volontà all’Ispettorato. I predetti professionisti, infatti, a differenza dei Consulenti del Lavoro, figurano come professionisti “autorizzati” ma non “abilitati” all’esercizio di adempimenti di lavoro.
Si ricorda, al riguardo, che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro. Sono ammessi anche, previa autorizzazione, i professionisti iscritti negli albi degli Avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Questi ultimi sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
Tuttavia, per poter materialmente operare con i servizi INPS, è assolutamente necessario ottenere un PIN intermediario. Sul punto, l’Istituto Previdenziale è intervenuto con il Messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019, spiegando nel dettaglio come fare per ottenere le credenziali. Nonostante le istruzioni, comunica l’INPS con il Messaggio n. 4440 del 28 novembre 2019, nei giorni scorsi sono giunte numerose richieste di chiarimento circa gli adempimenti da porre in essere. Ecco nel dettaglio le nuove istruzioni.
Pin INPS Avvocati: istruzioni INPS
Partendo dagli Avvocati, l’INPS ribadisce che quest’ultimi – qualora non fossero ancora stati censiti – devono inoltrare apposita richiesta. La domanda va inviata, a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato”, all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it.
All’istanza bisogna allegare:
- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
- modulo “SC64” compilato in ogni sua parte;
- copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
Il professionista, una volta censito, potrà:
- recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64”;
- richiedere il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
Laddove il professionista intenda, invece, operare non in qualità di intermediario, bensì in qualità di avvocato, per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la Circolare n. 151/2013.
Pin INPS Commercialisti: istruzioni INPS
Per quanto riguarda i Commercialisti ed Esperti Contabili, l’INPS informa che la casella Pec “dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it”, con oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, è destinato esclusivamente agli Ordini provinciali e non ai singoli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Si specifica, al riguardo, che è solo attraverso tali strutture che l’INPS può riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti all’Ordine.
Dopo il censimento, i professionisti possono recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto Previdenziale, esibendo il modulo “SC64” e richiedere il rilascio del Pin con l’estensione per operare con i servizi aziendali.
Infine, non bisogna dimenticare che la comunicazione all’INL deve essere precedente alla presentazione del modulo “SC64” all’INPS. Si tratta di una condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.