Anche per il 2021, così come per lo scorso anno, l’aliquota per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai pescatori autonomi, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, resta ferma al 14,90%. Analogo discorso vale per la retribuzione convenzionale su cui applicare la predetta aliquota. Poiché tale importo è collegato alla variazione percentuale nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati è rimasto invariato.
Quindi, per l’anno 2021, la misura del salario giornaliero convenzionale per i lavoratori autonomi della pesca è pari a 27,21 euro (680 euro mensili). I contributi previdenziali sono stati riepilogati dall’INPS, con la circolare n. 18 del 9 febbraio 2021. Nel documento di prassi, sono state esplicitate anche le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione.
Ecco i dettagli.
Pescatori autonomi, contributi 2021
In base alle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 21 febbraio 1996, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29%. Tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2021 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Ne deriva che il contributo mensile per l’anno 2021, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 101,32 euro.
Sgravio contributivo pescatori autonomi
I pescatori autonomi sono stati oggetto di discussione nella Legge di Bilancio 2020.
In particolare, all’art. 1, co. 607 della L. n. 160/2019 è stato stabilito che:
“a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
Conseguentemente, nell’anno 2021 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 56,42 euro.
Contributi aggiuntivi per la maternità
Nel 2013 è stata prevista l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62.
Come versare i contributi
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si ricorda, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
A tal fine, l’INPS provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2021. Si ricorda, infine, che l’INPS non procederà all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.