La questione affrontata dal Ministero del lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del lavoro nel documento di prassi menzionato, attiene alla possibilità riconosciuta allo straniero soggiornante in Italia con valido permesso di soggiorno per motivi familiari, di poter instaurare un rapporto di lavoro senza che quest’ultimo si attivi nel convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Per lavorare in Italia basta quindi il permesso di soggiorno per motivi familiari? È necessario convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato? Prima di entrare nello specifico delle precisazioni contenute nel documento di prassi su citato, si riepiloga brevemente cosa s’intende per permesso di soggiorno familiare e quando può essere richiesto.
Che cos’è il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), e nasce sostanzialmente dalla volontà, da parte dello stato italiano, di difendere il diritto all’unità familiare per i soggetti stranieri. In pratica, è permesso allo straniero di vivere in Italia e di ricongiungersi con i suoi familiari.
Affinché il ricongiungimento familiare abbia luogo è necessario che lo straniero dimostri allo Stato italiano una serie di condizioni minime, come:
- l’alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari;
- il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
- infine un’assicurazione sanitaria.
Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Dopo l’ingresso dello straniero in Italia l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta. Questa dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006). Saranno necessari:
- marca da bollo da 16,00 euro;
- ricevuta del versamento di 30,46 euro per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di 30,00 euro allo sportello postale per le spese di spedizione;
- il pagamento del contributo unificato.
Quando lo straniero può lavorare in Italia?
L’art. 5, co. 9-bis del T.U.I. consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni:
- dall’ingresso sul territorio italiano;
- all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999);
- oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (art. 36 del D.P.R. n. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Si può lavorare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
La disposizione appena citata non viene espressamente richiamata anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari. In teoria, quindi, i predetti requisiti non valgono per i richiedenti permesso di soggiorno.
Tuttavia, afferma la Nota congiunta in commento, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, le condizioni di cui all’art. 5, co. 9-bis del T.U.I. trova applicazione anche per gli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
INL – Min. Lavoro Nota congiunta 07-05-2018
Alleghiamo la nota congiunta di INL e Min. Lavoro del 7 maggio 2018.
INL - Min. Lavoro Nota congiunta 07-05-2018 (501,2 KiB, 1.570 hits)