Come è noto, i cosiddetti permessi legge 104 permettono ai lavoratori disabili e con handicap grave acclarato, o ai lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità, di non recarsi al lavoro per un certo numero di ore o di giorni, conseguendo però la retribuzione. Il congedo straordinario invece è un periodo più lungo di assenza retribuita dal lavoro che si può ottenere sempre per la cura e l’assistenza di familiari disabili.
Recentemente l’Inps ha emanato la circolare, la n. 39 del 4 aprile 2023, che fa il punto della situazione in tema di novità sui permessi 104 e congedo straordinario: cambiano infatti le regole in materia e le novità sono contenute nel citato documento dell’istituto. Di fatto le novità si ricollegano al Decreto legislativo numero 105 del 30 giugno 2022 attuativo della direttiva UE relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. I dettagli.
Permessi legge 104: che cosa sono in breve
Prima di vedere da vicino le ultime novità della circolare Inps n. 39, ricapitoliamo in sintesi le caratteristiche chiave dei permessi legge 104. Essi costituiscono specifiche agevolazioni che sono:
- rapportate all’orario di lavoro giornaliero;
- quantificabili in tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Finalità dei permessi è facilitare, con l’astensione dal lavoro, la cura di se stessi (nel caso lo stesso dipendente sia disabile) o la cura del familiare disabile – nel caso in cui i permessi legge 104 siano utilizzati dai cosiddetti “caregivers”, ovvero quelle figure che assistono il familiare disabile grave.
Come abbiamo accennato, detti permessi orari o giornalieri sono retribuiti, perciò pagati in via diretta dall’Inps o anticipati dal datore di lavoro, e rapportati all’orario giornaliero di lavoro. In particolare essi consistono:
- in due ore al giorno se l’orario di lavoro del dipendente è uguale o maggiore di sei ore;
- un’ora in ipotesi di orario di lavoro al di sotto delle sei ore.
Altrimenti i destinatari possono avvalersi di tre giorni di permesso mensile.
Quali sono le novità in tema di Permessi 104
Ebbene, in tema di permessi legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili sono giunte da Inps novità e istruzioni, grazie alla pubblicazione della circolare n. 39 del 4 aprile scorso. In particolare l’istituto dà chiarimenti circa le regole in tema di equilibrio tra lavoro e vita familiare, con istruzioni che riguardano l’assegnazione dei benefici legati ai permessi legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza a persone con gravi handicap.
L’evidente richiamo è alle novità varate dal d. lgs. n. 105 entrato in vigore il 13 agosto dello scorso anno, che recepisce la direttiva UE in campo di equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza. Con la circolare n. 39 citata, l’istituto dà dunque tutte le indicazioni utili, a livello operativo e contabile, ai lavoratori dipendenti del settore privato – in rapporto al riconoscimento dei benefici e alle modalità di presentazione delle relative domande.
Vero è che non si tratta delle prime istruzioni in materia: infatti già lo scorso anno era stato pubblicato un messaggio da Inps a riguardo, il n. 3096/2022. Invece le istruzioni presenti in questa circolare attengono – in particolare – ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, all’estensione del congedo parentale (art. 33 d. lgs. n. 151/2001) e e al congedo straordinario (di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001).
Proprio in tema di estensione del congedo parentale non dimentichiamo che il decreto n. 105 dello scorso anno, ha inoltre previsto come i periodi di prolungamento del congedo parentale non possano implicare un taglio delle ferie, dei riposi o della tredicesima – salvo quanto disposto in via espressa dal Ccnl di categoria.
Abolizione del principio del referente unico
La circolare n. 39 l’INPS ricorda anche che, per ciò che attiene ai permessi previsti dalla legge n. 104, non vale più il principio del “referente unico dell’assistenza”. In base ad esso, il godimento dei giorni di permesso per l’assistenza allo stesso familiare non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore subordinato. Ecco perché dallo scorso 13 agosto, confermato il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona, il diritto può essere fatto valere da più persone, le quali possono goderne alternativamente tra loro.
La domanda su iniziativa di ogni richiedente da far pervenire all’istituto di previdenza deve essere corredata anche dalla dichiarazione della persona con handicap grave, che indichi l’intenzione di farsi assistere dal soggetto in questione. Così specifica la circolare n. 39 e, ad ogni modo, permane il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave di sfruttare per se stesso i tre giorni mensili o i riposi orari giornalieri.
Chiaramente, gli iter di domanda e di gestione dei permessi legge 104 hanno ricevuto aggiornamento al fine di permettere la presentazione delle richieste e la lavorazione delle pratiche nel rispetto di tutte le novità varate.
Congedi straordinari per assistenza ai disabili: precisazioni Inps
La circolare n. 39 in oggetto tocca anche il tema delle novità introdotte in campo di congedi straordinari per l’assistenza a familiari con grave handicap, di cui al comma 5 dell’art. 42 del DL n. 151/2001. Ebbene gli aggiornamenti di cui al decreto legge n. 105 dello scorso anno attengono all’introduzione della figura del convivente tra i soggetti che possono avvalersi del permesso straordinario, proprio come il coniuge e la parte dell’unione civile.
In particolare, ricordiamo che sono conviventi di fatto due persone con almeno 18 anni di età, unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da relazioni di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Così indica l’art. 1 della legge n. 76 del 2016.
Ebbene, la circolare n. 39 indica anche che, per l’accertamento della convivenza stabile, sarà necessario fare riferimento alla cd. dichiarazione anagrafica (comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. n. 223 del 1989). Conseguentemente, specifica l’istituto che dal 13 agosto 2022 è possibile beneficiare del congedo straordinario secondo un nuovo ordine di priorità che vede in ‘prima fascia’ anche il convivente di fatto, insieme con il coniuge convivente e la parte dell’unione civile della persona disabile in situazione di gravità.
Infine, la convivenza con il disabile può essere iniziata anche dopo la presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere assicurata per tutta la fruizione del beneficio in oggetto. Per altri ed ulteriori dettagli, e in particolare per l’ordine di priorità per il congedo straordinario (a fare data dal 13 agosto 2022), rinviamo comunque al testo della circolare n. 39, disponibile in questa pagina.