Nuovo orientamento dell’INPS in merito ai permessi 104 in caso di part time di tipo verticale o misto. Infatti, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, la durata dei permessi non subisce alcuna decurtazione in ragione del ridotto orario di lavoro. Questo perché i permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, oltre a essere un diritto fondamentale dell’individuo, non sono comprimibili.
Dunque, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS recepisce il nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069). Gli ermellini, in particolare, distinguono l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, però, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
Ecco i dettagli.
Permessi 104 e part time orizzontale: indicazioni
In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le vecchie regole. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
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La formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time) / (orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Permessi 104 in caso di part time verticale e misto
Si ribadisce, quindi, che il riproporzionamento si effettua solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non si effettua per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, si riconosceranno interamente i tre giorni di permesso mensile.
Permessi Legge 104: frazionabilità in ore dei giorni di permesso
ll riproporzionamento orario dei giorni di permesso si dovrà effettuare solo nel caso in cui il beneficio si utilizzi, anche solo parzialmente, in ore.
In particolare, in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, si applica la seguente formula:
(orario normale di lavoro medio settimanale) / (numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time) / (numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 3