I permessi lavorativi riconosciuti dalla cd Legge 104 (art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992) possono essere fruiti anche dai lavoratori a turni che prestano la propria attività lavorativa di domenica, o comunque in un giorno festivo. Infatti, il permesso va goduto a giornata e quindi a prescindere dall’articolazione della prestazione lavorativa tipica dei turnisti, che possono coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni della settimana.
Inoltre, se la prestazione lavorativa del turnista è a cavallo di due giorni solari, ossia quei lavoratori che lavorano per esempio di notte dalle ore 22:00 alle ore 6:00, il permesso in questi casi è riferito a un solo giorno. Anche se vengono coperti due giorni solari il lavoratore consuma soltanto un giorno di permesso perché è riferito a un singolo turno di lavoro.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, fornendo utili chiarimenti in materia di permessi della Legge 104 per lavoratori part-time, notturni e a turni.
Permessi 104: in giorni festivi e lavoro a turni
L’Istituto previdenziale è stato interrogato in merito alla corretta fruizione dei benefici di cui all’art. 33, co. 3 della L. n. 104/1992, in relazione ai lavoratori a turni che lavorano in giorni festivi o a cavallo di due giorni solari.
Si ricorda innanzitutto che per lavoro a turni si intende quella tipologia di organizzazione di lavoro che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa in maniera continua (24 ore su 24), o discontinua, grazie alla rotazione dei lavoratori stessi nel’azienda. Ciò obbliga ai lavoratori di prestare la propria opera in orari differenti e spesso anche di notte e in giorni festivi (compresa la domenica).
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In tal contesto, è importante osservare come sia possibile fruire dei permessi concessi della Legge 104 a tali lavoratori. Ebbene, il documento di prassi in commento prevede che i predetti permessi vanno fruiti “a giornata”; ciò significa che il permesso può essere chiesto e fruito anche in un giorno festivo o di domenica.
Analogo discorso può essere fatto con i lavoratori che prestano la propria opera di notte e a cavallo di due giorni solari. Nonostante si coprono due giorni, la prestazione resta riferita alla singola giornata e quindi si “consuma” un solo giorno di permesso.
Permessi Legge 104 part-time: calcolo giornaliero
Qualora il lavoratore abbia in essere un contratto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, i tre giorni di permesso vanno riproporzionati in base alla seguente formula:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3.
Il risultato va arrotondato per eccesso se superiore a 0,50 o difetto se inferiore a 0,50.
Nessun riproporzionamento deve essere eseguito invece in caso di part-time di tipo orizzontale
Permessi 104 part-time: calcolo orario
I permessi della Legge 104 possono essere utilizzati anche a ore in caso di part-time orizzontale, verticale o misto. In tali casi, la regola da seguire è la seguente:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 3.
Prendiamo il caso per esempio di un rapporto part time a 20 ore settimanali e una media di 4 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.
In questo caso, la formula da applicare è la seguente:
- (20/4) X 3= 15 ore di lavoro mensili
Il monte orario può essere fruito qualsiasi sia la tipologia del part-time in essere, sia esso orizzontale, verticale o misto.
INPS: Messaggio numero 3114 del 07-08-2018
Alleghiamo il Messaggio INPS numero 3114 del 07-08-2018 per una completa lettura.
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