I permessi Legge 104 e il congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001 sono estesi anche ai parenti per le unioni civili, con la recente circolare numero 36 del 7 marzo 2022 l’INPS corregge la posizione precedente in materia per le persone unite civilmente.
Nel documento di prassi l’INPS recepisce il recente parere del Ministero del Lavoro modificando l’orientamento precedente e riconoscendo lo stesso trattamento destinato ai coniugi per parenti ed affini delle parti delle unioni civili, accordando quindi la medesima possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 e dal D. Lgs 151/2001.
La circolare riepiloga poi la normativa in materia e fornisce le istruzioni aggiornate per la fruizione dei permessi 104 e del congedo straordinario biennale.
Permessi 104 e congedo straordinario, cosa sono e a chi spettano
La normativa italiana consente ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave, di usufruire di 3gg di permessi mensili retribuiti.
Mentre l’art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave. In tal caso, la legge fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.
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Sul punto, la Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi.
Pertanto:
- la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi di cui alla L. n. 104/1992 e il congedo straordinario;
- il convivente di fatto, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi di cui alla L. n. 104/1992.
Permessi 104 e congedo straordinario biennale unioni civili
Tenuto conto della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria, è stato specificato che i permessi in argomento possono essere fruiti anche:
- dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
- dal convivente di fatto, di cui ai co. 36 e 37 dell’art- 1 della L. n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.
Da notare, però che il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa:
- al coniuge,
- alla parte dell’unione civile,
- al convivente di fatto
- al parente o all’affine entro il secondo grado.
- a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile o il convivente abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- infine anche i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Esclusioni delle tutele
Il rapporto di affinità, invece, non è riconoscibile tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner, non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Il convivente di fatto può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
Congedo straordinario, l’ordine di priorità
Per la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata, la legge fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.
L’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.
Anche per il congedo straordinario, il lavoratore privato unito civilmente ha diritto per l’assistenza a un parente dell’unito e viceversa, sempre nel limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con il disabile grave da assistere. Mentre per i motivi sopra evidenziati anche la tutela del congedo straordinario non è prevista in favore del convivente di fatto.
Ordine di priorità
Quindi, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.