Lo scorso 15 giugno la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i limiti di età sulle pensioni di reversibilità ovvero sulle pensioni al coniuge superstite.
La sentenza n. 174/2016, pubblicata in data 20 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.
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La norma dichiarata incostituzionale recita testualmente
Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.
Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995
Pensioni di reversibilità dopo lo stop della Consulta alla norma anti-badanti
La norma dichiarata illegittima, definita a suo tempo “anti-badanti”, limitava l’importo della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni.
L’INPS con Circolare numero 178 del 21-09-2016 prende atto della sentenza della Corte Costituzionale e fornisce importanti chiarimenti in merito alle pensioni di reversibilità sulle domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione, le pensioni di reversibilità liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016 e le pensioni ai superstiti eliminate.
Circolare INPS numero 178 del 21-09-2016 (118,3 KiB, 761 hits)