Con la circolare numero 185 del 18 novembre l’INPS ha fornito uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti ovvero pensione di reversibilità e indiretta volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
Pensione di reversibilità e pensione indiretta
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- pensione di reversibilità: nel caso in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
- pensione indiretta: nel caso in cui il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero - 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.
Il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell’assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.
Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista, invece, l’erogazione dell’indennità una tantum.
Destinatari
Coniuge superstite
Il diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta di cui sopra da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola se passa a nuove nozze. In tale caso, egli/ella avrà diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti.
In caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
Coniuge divorziato superstite
Nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:
- abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile
- non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
- la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Figli ed equiparati
Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.
Sono equiparati ai figli:
- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
- figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
- nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).
Genitori
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.
Fratelli celibi e sorelle nubili
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
- siano inabili al lavoro;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.
Casi particolari
La circolare passa quindi ad analizzare una lunga serie di casi particolari relativi ai figli studenti e ai nipoti. Vi rimandiamo quindi alla lettura completa della circolare che alleghiamo di seguito.
Circolare INPS numero 185 del 18-11-2015 (216,1 KiB, 727 hits)