L’INPS ha rilasciato la circolare numero 128 del 11/07/2016 la quale contiene le istruzioni relative alla nuova indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma.
La circolare INPS contiene nell’ordine:
- le istruzioni relative alla nuova indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma;
- le istruzioni relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti;
- le indicazioni sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma;
- riepiloga la documentazione occorrente per l’erogazione dell’indennità di paternità.
Il Decreto Legislativo n. 80/2015 in attuazione del Jobs Act modifica tra le altre cose gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001).
La riforma del T.U. maternità/paternità del 2015 ha introdotto in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e ha previsto maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
Le suddette tutele sono state previste in via sperimentale per l’anno 2015, ma con il successivo Decreto Legislativo 148/2015, anch’esso in attuazione del Jobs Act, queste tutele sono sono state estese anche agli anni successivi.
Con la Circolare 128 del 11/07/2016 l’INPS fornisce le istruzioni relativamente alle novità legislative in argomento. Tutto ciò che non è stato modificato in materia con i suddetti decreti rimane invariata la legislazione sociale vigente, ovvero le istruzioni operative fornite nel tempo sugli argomenti trattati come la circolare Inps n. 136 del 26 luglio 2002.
Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma
Dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.
Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):
- artigiano;
- commerciante;
- coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale;
- pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento
Il D. lgs. 80/2015, ha introdotto il diritto per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).
Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma
Nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio, il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma. Di fatto questa non è una novità in quanto la giurisprudenza, con la Sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, aveva già introdotto questa possibilità, equiparando in questi casi la lavoratrice dipendente a quella autonoma.
Documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità
- in caso di morte della madre, il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (non serve certificato di morte);
- in caso di grave infermità della madre, il padre produce all’INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della Struttura INPS competente;
- in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegandola alla domanda telematica;
- in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore;
- in caso di affidamento esclusivo del figlio il padre affidatario comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario.
Per approfondimenti degli argomenti sopra elencati rimando alla lettura della Circolare INPS numero 128 del 11/07/2016.
Circolare numero 128 del 11-07-2016 (1,0 MiB, 884 hits)