L’INL ha rilasciato una nota con i primi chiarimenti sul pagamento degli stipendi in contanti. Arrivano quindi le prime delucidazioni dall’Ispettorato Nazionale del lavoro in merito alla nuova norma sulla cosiddetta tracciabilità delle buste paga. L’Ispettorato spiega che in caso di pagamento in contanti degli stipendi dei propri dipendenti, il datore di lavoro non può successivamente ricorrere all’istituto della diffida.
Ciò in considerazione del fatto che l’illecito non è materialmente sanabile. Ragione per cui la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di un terzo, pari a 1.667 euro e, in caso di mancato versamento, sul codice tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, è l’ispettorato territoriale del lavoro.
Pagamento stipendi in contanti vietato dal 1 luglio 2018
Ma quali sono i rapporti di lavoro interessati dalla novità del divieto di pagare la retribuzione in contanti? La normativa include espressamente:
- i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ed infine i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano invece fuori dall’obbligo:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Pagamento stipendio con assegno, bonifico o altri mezzi tracciati
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro devono pagare gli stipendi con mezzi tracciati. Lo stesso vale anche per i committenti nei lavori parasubordinati. Questi sono tenuti per legge a corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale. Lo stesso vale per gli acconti di retribuzione. I mezzi di pagamento degli stipendi consentiti sono:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- bonifico domiciliato ovvero pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha il conto;
- assegno bancario o circolare intestato al lavoratore.
Retribuzioni in contanti: sanzioni e diffida
Nel caso in cui sia verificato che le retribuzioni sono state pagate in contanti, ma anche in in caso di pagamento tracciato e poi non effettuato, scatterà una sanzione fino a 5000 euro. La nota dell’INL spiega che sia nel caso di pagamento in contanti, sia nel caso di pagamento tracciato, ma realmente non effettuato (es. successiva revoca di un bonifico bancario o all’annullamento di un assegno prima dell’incasso), scattano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida.
A conferma di questo vi è anche l’ulteriore precisazione contenuta nella norma, cioè che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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Violazione non diffidabile in quanto non sanabile
Dunque, non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio, in quanto illecito non materialmente sanabile. Pertanto, la sanzione per gli stipendi in contanti sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) da versare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione. Verbale che può essere impugnato, entro 30 giorni, con ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 22 maggio 2018, n. 4538
Di seguito alleghiamo la nota dell’INL per una attenta lettura.
INL - Nota 22 maggio 2018, n. 4538 (41,5 KiB, 2.779 hits)