La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in merito all’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.
In particolare, si fa riferimento all’ ipotesi in cui il datore di lavoro consenta ai lavoratori occupati in diversi cantieri di recarsi in un “punto di raccolta” (solitamente presso la sede legale o il magazzino dell’azienda) al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere e chiede di sapere se il tempo di percorrenza per giungere al punto di raccolta debba essere computato nell’orario di lavoro.
Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato la nozione che la legge da di “orario di lavoro”, ossia:
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
ha ricordato che con questa definizione si è inteso spostare l’accento sulla “messa a disposizione” del lavoratore in favore del datore, in linea con l’interpretazione fornita della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.
Sull’argomento, mentre la previsione normativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez. lav., n. 5701 del 22 marzo 2004) al contrario, considera “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrante nell’attività lavorativa vera e propria – e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario – allorché sia funzionale rispetto alla prestazione”.
Nelle stesse sentenze, (si legge nell’interpello) la giurisprudenza ha ad esempio ritenuto doversi esaminare – ai fini della valutazione del nesso di funzionalità – se l’accesso ad un determinato punto di raccolta fosse o meno indispensabile; ovvero se il ritrovo presso un centro di raccolta corrispondesse o meno ad una esigenza organizzativa aziendale; ovvero se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere fosse o meno subordinata al consenso del datore di lavoro; ovvero se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa; ovvero se presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (cfr., ad esempio, l’art. 29 CCNL coop. edili e l’art. 86 imprese edili, in base ai quali il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori locali ad uso spogliatoio, locali ad uso refettorio, scaldavivande, servizi igienico-sanitari con acqua corrente).
Il caso sottoposto all’attenzione della Direzione generale, pare riguardare non già la computabilità nell’orario di lavoro del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi (dalla propria residenza) sul posto di lavoro, quanto – piuttosto – se l’orario di lavoro decorra dal momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta” (ove sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) ovvero dal momento in cui il lavoratore accede al cantiere.
Ai fini della risposta al quesito occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità sopra richiamato. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere.
Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.”
Fonte: www.dplmodena.it