Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla disciplina degli orari di lavoro per i minori lavoratori.
Siamo comunque ancora in attesa della pubblicazione ufficiale degli ultimi interpelli sul nuovo sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti dal nostro archivio risulta ancora non pubblicato e quindi mancante l’interpello numero 10/2016.
Interpello numero 11/2016
Con l’interpello numero 11/2016 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Partendo dal presupposto che l’art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 345/1999 stabilisce che “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”
L’art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione da 9 a 10 anni con conseguente innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. Questo tipo di contratto di apprendistato si basa su un sistema di apprendimento basato sull’alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di età il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione on the job.
Ciò premesso il Ministero del Lavoro per la soluzione del quesito posto richiama la legge n.977/67 la quale recita “al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.”
Conclusioni: orario di lavoro ridotto per i minori
Pertanto in considerazione del quadro normativo sopra esposto i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo ovvero scuola/lavoro (che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso), possono effettuare orario di lavoro ridotto ovvero non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Min. Lavoro Interpello 11/2016 (208,4 KiB, 705 hits)
Fonte: Consulenti del Lavoro