L’omissione della denuncia di infortunio sul lavoro, ovvero l’eventuale denuncia oltre i termini previsti dalla legge, comporta l’applicazione delle sanzioni disposte di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ma dove occorre sanare l’illecito? Trattandosi di un illecito di natura omissiva, la violazione da sanare è da individuarsi con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta. In altri termini, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l’obbligo di comunicazione andava assolto. In tal modo, si determina una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell’infrazione.
Il chiarimento è giunto dall’INL con la nota protocollo 10202 del 29 novembre 2019. Nel documento di prassi, l’Ispettorato sottolinea che l’illecito in questione – avente natura omissiva dell’obbligo di denuncia – è posto in capo al datore di lavoro.
Omessa denuncia di infortunio sul lavoro: la norma
Ai sensi dell’art. 53 del Dpr. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, con prognosi di guarigione entro tre giorni. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.
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Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio con prognosi di guarigione entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio:
- il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
- le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- la natura e la precisa sede anatomica della lesione;
- il rapporto con le cause denunciate;
- le eventuali alterazioni preesistenti.
Omessa denuncia di infortunio sul lavoro: meccanismo sanzionatorio
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro. Diversamente, per gli infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932 euro.
Si ricorda, al riguardo, che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro:
- i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Omessa denuncia di infortunio sul lavoro: come sanare l’illecito
Come specificato in premessa, l’omissione della denuncia di infortunio, ovvero l’invio oltre i termini previsti, ha natura omissiva. In particolare, l’obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempierlo inviando la comunicazione, in via telematica, alla Sede INAIL competente per territorio in base al domicilio dell’assicurato.
Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l’obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell’infrazione.
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