La circolare del ministero del lavoro nr. 39 del 19 novembre 2010, in relazione agli aiuti per l’occupazione che saranno prorogati con il ddl stabilità, dopo aver riepilogato le forme di assunzione agevolata e i trattamenti di sostegno al reddito, fornisce chiarimenti operativi in merito alla cd. offerta di lavoro congruo e all’autoimprenditorialità.
Offerta di lavoro congruo
La circolare, richiama attraverso l’articolo 19 del decreto legge 185/2008, l’obbligo per il lavoratore, percettore di prestazione di sostegno al reddito, di dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure a un percorso di riqualificazione professionale, al fine di incassare qualsiasi incentivo dello Stato.
La circolare ricorda, che la dichiarazione di disponibilità ex art 19 D.l.185/2008 va resa su un modello reperibile nel sito dell’Inps, deve essere rilasciata da tutti i percettori di trattamento di sostegno al reddito e, si differenzia dalla disponibilità al lavoro, resa ai servizi per l’impiego ex art. 2 d. lgs 181/2000 che serve, invece, per acquisire lo status di disoccupato.
L’obbligo di rendersi disponibile ad un percorso di riqualificazione professionale, vincola tutte le categorie di lavoratori beneficiari di trattamenti a sostegno del reddito e spetta, ad esempio:
- ai beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché i lavoratori a progetto beneficiari dell’una tantum per fine contratto.
L’obbligo di accettare l’ offerta di lavoro congru0, riguarda solo chi ha perso il lavoro:
- chi, per effetto della cessazione totale o parziale dell’impresa è destinatario della Cigs oppure è stato licenziato. Gli apprendisti licenziati (fruitori della speciale disoccupazione a loro riservata) e i co.co.pro. rimasti senza il contratto che beneficiano dell’una tantum
Il d. lg. 249/2004 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”), specifica che per lavoro congruo si intende il lavoro che oltre ad essere conforme alle conoscenze o qualifiche del lavoratore:
- è inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza (se non è possibile individuare l’ammontare della retribuzione precedente, il limite del 20% non si applica);
- se il luogo di lavoro (o della formazione) si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o, è raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici.
L’offerta di lavoro congruo deve essere spedita per posta (r.a.r.), consegnata a mano o inoltrata tramite Pec. Il rifiuto all’offerta di lavoro, importa la decadenza del diritto alla percezione del sussidio. L’obbligo viene meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
Altresì, anche la mancata o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale, importa la decadenza del diritto alla percezione degli aiuti. La partecipazione si considera parziale, quando il beneficiario abbia seguito meno dell’80% dell’attività prevista.
L’obbligo di partecipazione viene sospeso se il lavoratore è richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono nel dettaglio disciplinati dal decreto interministeriale nr. 49409 del 18 dicembre 2009, mentre le modalità operative e il modello per la richiesta di incentivo sono stati resi noti dall’inps con messaggi nr 8123/2010 e 23542/2010.
Incentivi per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi
L’incentivo è previsto per l’avvio di una attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa. Possono usufruire di tale beneficio Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite e viene erogato dall’INPS.
L’incentivo è erogato in due momenti: 25% a seguito di presentazione della domanda e, il restante 75% al termine dell’iter autorizzativo.
Incentivi per lavoratori destinatari di CIG, CIGS o contratti di solidarietà
L’incentivo è previsto per l’avvio di una attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa.
Il diritto alla prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché nei casi di lavoratori destinatari di contratto di solidarietà.
A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’INPS, il lavoratore dovrà dimettersi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite ed è erogato dall’INPS.
Inoltre, al lavoratore è liquidato, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi quando:
- il lavoratore è sospeso in cassa integrazione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
- il lavoratore stesso possa far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Fonte:www.cliclavoro.gov.it