L’offerta conciliativa, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, può esaurirsi anche oltre il termine stragiudiziale di 60 giorni. Infatti, anche se il datore di lavoro è molto a ridosso della scadenza prevista, può comunque servirsi dell’offerta di conciliazione; di conseguenza, l’ITL può convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.
L’indicazione degli estremi dell’assegno è difatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta di conciliazione Ricorrendo tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.
A specificarlo è l’INL con la Nota n. 148 del 10 gennaio 2020.
Offerta conciliativa oltre il termine stragiudiziale: il quesito
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato interrogato in merito al campo di applicazione della procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. In particolare, l’ITL di Milano ha chiesto se l’offerta conciliativa possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta stessa.
Nello specifico, si ci chiede se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta, ma molto al ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l’ITL adito quale sede di conciliazione possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.
Offerta conciliativa: cos’è e a chi si applica
Il D.Lgs. n. 23/2015, entrato in vigore dal 7 marzo 2015, all’art. 6 ha introdotto un nuovo rito di conciliazione stragiudiziale (conosciuta come “offerta di conciliazione”). Si tratta di un istituto esperibile nelle sedi protette, previste dall’art. 2113, co. 4 del cod. civ o dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, e applicabile alle eventuali controversie legate a licenziamenti illegittimi di rapporti di lavoro a cui si riferisce la norma.
La nuova offerta di conciliazione si applica esclusivamente in caso di licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 mediante contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Si ricorda, al riguardo, che la conciliazione è pur sempre “facoltativa”, in quanto la norma parla di “possibilità” per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.
Mentre per le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) l’ammontare da offrire al dipendente è dimezzato e comunque non può superare le 6 mensilità.
Come funziona
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, il datore di lavoro può offrire al lavoratore una conciliazione, ossia proporre una somma di denaro per terminare il rapporto di lavoro. La liquidazione avviene mediante assegno circolare, escludendo di conseguenza ogni altro mezzo di pagamento.
L’accettazione dell’offerta – recita la norma:
“comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario”.
Successivamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro 65 giorni, indicando l’esito dell’offerta conciliativa.
Offerta conciliativa oltre il termine stragiudiziale: il parere dell’INL
Tornando al quesito posto, l’INL dà esito positivo specificando che, ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro. Al contrario, la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possono avvenire anche in tempi successivi.
Di seguito il testo completo della nota INL numero 148 del 10-01-2020
INL nota n. 148 del 10-01-2020 (281,2 KiB, 478 hits)
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