Obbligo vaccinazione sanitari: in un periodo di intenso lavoro per il mondo delle istituzioni, chiamate a far uscire il paese dal tunnel della pandemia, ecco l’ok definitivo della Camera al decreto Covid. E ciò senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato a Palazzo Madama. In sintesi, con la conversione in legge, abbiamo tra le novità anche la limitazione della responsabilità del personale sanitario: in buona sostanza viene limitata la punibilità di medici; infermieri e altri operatori nelle attività collegate alla gestione dell’emergenza da pandemia.
In base alle norme di legge ora in Gazzetta Ufficiale, scatta inoltre l’obbligo vaccinazione sanitari; altrimenti l’alternativa è rappresentata dalla sospensione o dall’assegnazione a mansioni differenti. Come appena accennato, nel decreto convertito in legge, c’è spazio per lo ‘scudo penale’ per il personale sanitario. La nuova misura comporta che in relazione a illeciti penali di omicidio colposo; e a lesioni personali colpose gli esercenti delle professioni sanitarie “sono punibili solo nei casi di colpa grave“. Attenzione però: lo scudo penale non riguarderà esclusivamente la fase di somministrazione dei vaccini; ma anche, come chiarisce l’articolo 3-bis del testo, l’esercizio della stessa professione medica, durante la pandemia.
Vediamo ora più nel dettaglio i contenuti della legge in oggetto, con particolare riferimento all’obbligo vaccinazione sanitari.
Obbligo vaccinazione sanitari: chi sono i soggetti su cui grava?
Nelle scorse settimane, i casi di cronaca ci avevano raccontato di non pochi membri del personale sanitario che, in varie strutture sparse per la penisola, avevano detto no alla vaccinazione, suscitando biasimo e forti critiche. Si erano appellati alla libertà di non vaccinarsi, fino a ieri garantita dalle norme vigenti. Ora però, la situazione è mutata radicalmente. Come accennato, infatti, il decreto Covid è diventato legge, grazie alla Camera dei Deputati che ha approvato la conversione in legge del decreto n. 44 del primo aprile 2021.
Questo provvedimento, in verità, include disparate misure, non soltanto l’obbligo vaccinazione sanitari, ma anche regole in materia di concorsi pubblici e di giustizia. La legge rimarca ora l’introduzione dell’obbligo vaccinazione sanitari, peraltro in forma gratuita.
A questo punto, ci si potrebbe domandare chi sono in concreto i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinazione, così come emerge dal testo della legge.
Norma di riferimento è l’art. 4 del decreto Covid, il quale definisce le regole urgenti in tema
“di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
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Obbligo di effettuare il vaccino valevole in modo generalizzato
Di fatto, la conversione conferma l‘obbligo vaccinazione sanitari in via generalizzata, essendo gravante su tutte le professioni e gli operatori nel settore sanitario. Dal primo comma del citato articolo, emerge dunque che coloro che dovranno vaccinarsi sono tutti gli esercenti professioni sanitarie, ossia altresì tutti gli operatori che lavorano presso:
- strutture sanitarie;
- strutture sociosanitarie e socio-assistenziali;
- farmacie e parafarmacie;
- studi professionali.
Ribadiamo che il rispetto dell’obbligo vaccinazione sanitari comporta la gratuità della somministrazione e persegue finalità di tutela della salute pubblica, un valore difeso anche nella Costituzione italiana.
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Per quanto tempo sarà valevole l’obbligo di fare il vaccino?
A questo punto, il quesito è lecito: quale sarà il lasso di tempo entro cui il personale sanitario e gli operatori del campo dovranno sottostare all’obbligo vaccinazione? Ebbene, ad una attenta lettura del comma uno dell’art. 4 del decreto convertito in legge, è fatto chiaro riferimento al fattore durata dell’obbligo vaccinazione, onde evitare possibili fraintendimenti. “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sarà in vigore detto dovere per le categorie interessate.
Parafrasando il già limpido testo del decreto, abbiamo dunque che l’obbligo introdotto dal decreto Covid sarà in vigore fino al completamento della campagna di vaccinazione; e comunque cesserà entro la fine di quest’anno.
Che cosa succede all’operatore che rifiuta il vaccino?
Se questa è la situazione, è chiaro che le norme del decreto convertito in legge stabiliscono anche quelle che sono le conseguenze, nell’ipotesi di rifiuto della vaccinazione, ossia di mancata osservanza dell’obbligo vaccinazione sanitari. Ebbene, in queste circostanze, il datore di lavoro dovrà dare – se possibile – differenti mansioni, anche di livello inferiore, all’addetto che dice no al vaccino. In ogni caso, dette mansioni comporteranno la sospensione dell’esercizio delle funzioni a contatto con il pubblico.
Inoltre, nel caso in cui non sia possibile assegnare differenti mansioni, per tutto il periodo di sospensione all’operatore non sarà conferita alcuna retribuzione nè altro compenso.
In particolare, la struttura sanitaria o il soggetto comunque competente adottano un atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinazione, il quale comporta la sospensione dal diritto di compiere prestazioni; o mansioni che conducano a contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
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La citata sospensione sarà in vigore fino all’eventuale assolvimento dell’obbligo vaccinale; o, in assenza, fino al completamento della campagna di vaccinazione in tutta la penisola, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, l’obbligo vaccinazione sanitari non è valevole in tutti i casi. In base alla legge appena varata, possiamo scoprire che – in linea generale – il vaccino è doveroso per i personale sanitario, ma “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate; attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Pensiamo, per fare un semplice esempio, a possibili casi di allergia al principio attivo del vaccino Moderna.
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