Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il decreto legge che estende l’obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori a partire dal 15 dicembre 2021. Si tratta D.L. n. 172/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. L’obiettivo del decreto è di contenere la diffusione del Coronavirus mediante l’obbligo di vaccinazione.
In particolare:
- da un parte, si estende l’obbligo vaccinale per i già obbligati;
- dall’altra parte, lo stesso si amplia ad altre categorie di lavoratori precedentemente soggetti solo all’obbligo di Green pass.
Vediamo quindi in dettaglio le novità che entreranno presto in vigore in tema di obbligo vaccinale.
Obbligo vaccinale anti covid-19 per professionisti e operatori sanitari
L’art. 1 del decreto in commento disciplina l’obbligo vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Nello specifico, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario siano obbligati a vaccinarsi gratuitamente. Inoltre, dal 15 dicembre 2021, occorre effettuare anche la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario.
Unico caso in cui non vi è l’obbligo vaccinale è per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
In tutti gli altri casi invece la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
La verifica del Green pass è a carico degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie tramite la Piattaforma nazionale-DGC.
Ma cosa accade in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale? In tal caso, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre nei 5 giorni successivi la documentazione di:
- avvenuta vaccinazione;
- esenzione dalla stessa (o di suo differimento);
- presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito);
- oppure di insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
Per i neo iscritti agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito di iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in RSA
Per quanto riguarda i lavoratori impiegati in RSA, l’art. 1 del D.L. n. 172/2021 elimina il termine del 31 dicembre 2021, precedentemente apposto, all’obbligo vaccinale previsto in capo a tutti i soggetti, anche esterni.
Obbligo vaccinale, ultime notizie: personale della scuola e di altri comparti
Con l’art. 2 viene esteso, dal 15 dicembre 2021 ed entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, l’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori. Si tratta del personale:
- della scuola;
- del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- della polizia locale;
- degli organismi della legge n. 124 del 2007 (sistema di informazione per la sicurezza nazionale);
- che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- degli Istituti penitenziari.
Per queste categorie di lavoratori la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
La verifica dell’osservanza dell’obbligo è rimessa ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni o delle strutture in cui presta servizio il personale summenzionato. In tal caso, l’interessato è tenuto a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:
- la documentazione di avvenuta vaccinazione;
- l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
- oppure l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Infine ricordiamo che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.