Con la circolare numero 102 del 3 settembre l’Inps rilascia il nuovo modello di dichiarazione per gli aiuti “de minimis” aggiornato a seguito dell’introduzione di due nuovi regolamenti in materia, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006 e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007.
L’Inps segnala che le novità introdotte sono diverse, di cui le più significative riguardano:
- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra coloro che potranno beneficiare degli aiuti minori “de minimis”;
- l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione.
Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti
Le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime “de minimis” sono:
- sgravio contributivo previsto per l’apprendistato;
- incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI;
- incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
I datori di lavoro interessati dovranno inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione “de minimis” secondo il fac- simile allegato, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale.
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Nuovo modello di dichiarazione per gli aiuti de minimis (60,5 KiB, 4.339 hits)