Il 28 marzo, il Governo ha approvato il nuovo decreto bollette contenente numerose novità che entreranno in vigore nel breve periodo sia per le famiglie che per le imprese.
Ad esempio, per le famiglie si segnala la conferma del c.d. bonus sociale bollette luce e gas con novità sulle fasce ISEE. Si segnala inoltre l’introduzione, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, per i clienti domestici residenti, di un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie. Per le imprese vengono confermati anche per il 2° trimestre 2023, i crediti d’imposta riconosciuti per i consumi di gas ed energia elettrica. Inoltre, con il decreto bollette vengono riviste diverse scadenze delle c.d. pace fiscale.
Aggiornamento: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 76 del 30 marzo il Decreto-Legge numero 34/2023 con Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
Bonus bollette per le famiglie in condizioni di disagio economico
Nel decreto bollette arriva la conferma del bonus bollette, ovvero del bonus sociale luce e gas: si fa riferimento allo sconto tariffario applicato direttamente nelle bollette di nuclei familiari in situazioni di disagio economico.
Il valore del bonus sociale elettrico nonché quello sui consumi del gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU (Fonte ARERA).
Il bonus spetta a coloro i quali appartengono:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
In applicazione delle della Legge di bilancio 2023 (comma 17 Legge n°197/2022), per l’anno 2023 il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. In precedenza, il limite era stato già innalzato a 12.000 euro con il D.L. 21/2022, il c.d. decreto Ucraina, in riferimento al periodo 1° aprile-31 dicembre 2022.
Ora, con il nuovo decreto bollette (Fonte comunicato stampa Governo) si prevede che:
per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.
Nuove agevolazioni sulla bolletta del gas per tutte le famiglie
Anche per il 2° trimestre del 2023, si riducono l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali nel settore gas. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.
Tale agevolazione opera indipendentemente dall’ISEE del nucleo familiare.
Bonus per le imprese
Le imprese energivore e non energivore così come quelle a forte consumo di gas naturale o a consumi normali, potranno sfruttare i crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas, anche rispetto al 2° trimestre 2023; la legge di bilancio li aveva prorogati, con qualche novità fino al 31 marzo.
Il bonus spetterà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Anche le piccole attività (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW), quali bar e ristoranti potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione.
Pace fiscale: cambiano le scadenze
Con il decreto bollette, cambiano soprattutto le scadenze della c.d. pace fiscale. In primis ravvedimento speciale e sanatoria delle irregolarità formali.
In particolare:
- si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023.
Inoltre, sempre sul ravvedimento, diventa norma l’interpretazione fatta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2023, in base alla quale sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Inoltre, il termine per pagare il totale dovuto ai fini del ravvedimento speciale o la prima rata slitta dal 31 marzo al 30 settembre; sono prorogate rispettivamente al al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata; le altre scadenze rimangono invariate.
Definizione agevolata atti di accertamento
Il decreto interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Inoltre, la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 è estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 1° gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Infine, circa la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, la definizione agevolata è inibita solo se alla data del 1° gennaio 2023 risulta notifica la cartella; notifiche in data successiva non inficiano la possibilità di sfruttare la sanatoria.
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