Il continuo propagarsi dei contagi da Coronavirus, anche durante l’estate, ha fortemente impattato sul settore turistico, ed in particolare sui lavoratori stagionali.
Per questo motivo, il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), entrato in vigore lo scorso 15 agosto, è intervenuto in merito al settore turistico e degli stabilimenti termali.
Sul punto, il legislatore è intervenuto con una duplice azione:
- la prima di carattere assistenziale, nei confronti dei lavoratori coinvolti;
- la seconda di politica attiva, rivolta, cioè, a favorire l’occupazione.
Più in dettaglio, l’art. 9 del citato decreto ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio le novità e criticità alla luce del Dl Agosto in merito ai lavoratori stagionali, analizzate nell’Approfondimento del 31 agosto 2020 dalla Fondazione Studi CdL.
Lavoratori stagionali Dl Agosto: nuovo bonus da 1000 euro
Ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/953 e agli incaricati alle vendite a domicilio, l’art. 9 introduce una indennità omnicomprensiva di 1.000 euro. Tale importo è esente da imposte sui redditi di cui al Dpr. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per fruire dell’indennità è necessario che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate non devono, alla data di presentazione della domanda:
- essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccezion fatta per quello intermittente);
- essere titolari di pensione.
Ambito di applicazione della nuova indennità
Quanto alla categoria dei lavoratori subordinati stagionali è necessario effettuare un distinguo fra:
- lavoratori operanti nel settore turismo e stabilimenti termali;
- lavoratori rientranti in settori differenti.
Più in dettaglio, la norma prevede che la predetta indennità spetti ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.
Per i dipendenti stagionali differenti dal settore turismo e stabilimenti termali è prevista, oltre alla cessazione involontaria del rapporto nel periodo “01.01.2019 – 17.03.2020”, anche lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel citato periodo.
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Nuovo bonus 1000 euro stagionali: ulteriori requisiti
Infine, il co. 5 del menzionato art. 9 individua, quali ulteriori percettori dell’indennità in questione, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, prevedendo espressamente che, al fine della percezione dei 1.000 euro debbano essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
Esonero contributivo lavoratori stagionali
Secondo i CdL, le misure varate dall’Esecutivo tendono a favorire l’assunzione/stabilizzazione nel settore turistico e degli stabilimenti termali attraverso l’ormai consueto meccanismo degli “esoneri contributivi”. Infatti, l’art. 7 del predetto decreto prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
Si tratta di un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060,00 euro su base annua. Esso è riparametrato ed applicato su base mensile.
In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060 / 12 * 3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro