L’Inps, con il messaggio n. 12249 del 30 luglio 2013 fornisce nel dettaglio le modalità e i requisiti per ottenere la social card 2013 e i compiti dell’Istituto in materia. Come ricorderete, il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, firmato lo scorso 10 gennaio 2013, avvia la sperimentazione della nuova social card nei Comuni con più di 250mila abitanti.
I Comuni nei quali sarà effettuata la sperimentazione sono Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona. Il decreto, inoltre, definisce gli aspetti della sperimentazione riguardanti, tra l’altro, i criteri di identificazione dei beneficiari, la durata della sperimentazione e l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisti
Leggi anche: Come funziona la nuova social card
L’INPS, come già nella carta acquisti ordinaria, è il soggetto attuatore che disporrà l’accredito delle somme spettanti, una volta acquisite le richieste ed accertato il diritto all’ottenimento del beneficio. La consegna delle carte, nel caso in cui il nucleo familiare rientri in graduatoria utile, sarà effettuato da Poste Italiane.
Si ricorda che la nuova social card, si affianca a quella già esistente ( introdotta da Tremonti); quest’ultima, continua ad essere erogata a favore dei soggetti beneficiari non rientranti nella nuova sperimentazione.
Presentazione della domanda
La richiesta del beneficio dev’essere presentata al Comune di residenza da un componente del nucleo familiare, che sarà anche il soggetto titolare della carta, mediante un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dall’Istituto.
Requisiti per ottenere la Carta acquisti
Il richiedente il beneficio dev’essere in possesso di alcuni requisiti personali e di altri requisiti riguardanti l’intero nucleo familiare.
Requisiti personali:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno (dal momento di presentazione della domanda).
Requisiti riguardanti l’intero nucleo familiare
I nuclei familiari, al momento della presentazione della richiesta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti riguardanti la condizione economica, le caratteristiche familiari e la condizione lavorativa.
- Condizione economica:
a) avere un ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € 3.000,00;
b) il valore ai fini ICI della abitazione di residenza deve essere inferiore a € 30.000,00 (per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà);
c) il patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, deve essere inferiore a € 8.000,00;
d) il valore dell’indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, deve essere inferiore a € 8.000,00;
e) il valore complessivo di altri trattamenti economici in godimento, di natura previdenziale, indennitaria e/o assistenziale – concessi a qualunque titolo dallo Stato o da altre PP. AA. e anche fiscalmente esenti -, dev’essere inferiore a 600 euro mensili al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della sperimentazione;
f) nessun componente il nucleo familiare dev’essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta; ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati nei tre anni antecedenti.
- Caratteristiche familiari:
a) nel nucleo deve essere presente almeno un componente minore di 18 anni;
b) precedenza per l’accesso alla sperimentazione, a parità di altre condizioni, per i nuclei familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
- disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune;
- nucleo familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
- nucleo familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
- nucleo familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;
c) quale ulteriore criterio di precedenza per l’accesso alla sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono favoriti i nuclei per i quali, nell’ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l’età del figlio più piccolo.
- Condizione lavorativa:
a) nessun componente il nucleo familiare deve prestare attività lavorativa al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del nucleo deve aver cessato sia un rapporto di lavoro dipendente sia un’attività di lavoro autonomo, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l’occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;
b) alternativamente al caso di cui alla precedente lettera a), nessun componente il nucleo familiare deve prestare attività lavorativa al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del nucleo sia in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili il cui valore complessivo per il nucleo familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non sia superiore a euro 4.000,00.
Accertamento del diritto alla prestazione
La competenza della verifica dei requisiti è suddivisa tra Comuni e INPS.
Il Comune di residenza accerterà:
- i requisiti personali;
- il possesso di autoveicoli (situazione economica del nucleo familiare, punto f);
- disagio abitativo.
L’Istituto accerterà, compatibilmente con i dati presenti nei propri archivi:
- i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare, con esclusione del punto f), accertato dal Comune previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
- i requisiti relativi alla situazione lavorativa.
Precedenza in graduatoria
A parità di altre condizioni, avranno la precedenza in graduatoria per l’accesso alla sperimentazione i nuclei familiari che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune; nucleo familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
- nucleo familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
- nucleo familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;
Nel caso in cui, dopo aver valutato i punti di cui sopra, risultassero ancora dei nuclei familiari aventi lo stesso posto in graduatoria, saranno favoriti i nuclei per i quali, nell’ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l’età del figlio più piccolo.
Ulteriori requisiti potranno essere inoltre previsti dal Comune di residenza d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Comune, fermi restando i criteri, potrà decidere di limitare all’ambito dei nuclei familiari individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalità analoghe a quelle della Sperimentazione e già assistiti dai servizi del Comune stesso.
Pubblicazione graduatoria e istanze di riesame o ricorso
L’INPS, una volta terminate le verifiche di propria competenza, invia ai Comuni l’elenco dei soggetti in ordine di graduatoria provvisoria.
I Comuni pubblicano tale graduatoria al fine di permettere ai nuclei non rientranti in graduatoria utile di presentare istanza di riesame o ricorso amministrativo avverso l’esclusione o la posizione assegnata in graduatoria.
Eventuali istanze di riesame ed eventuali ricorsi amministrativi andranno presentati al Comune competente per residenza secondo i termini e le modalità di norma previsti in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni.
Importo del beneficio
Ciascuno dei Comuni interessati alla sperimentazione ha a disposizione un budget relativo all’intero progetto. L’importo da erogare è differente a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare destinatario del beneficio, escludendo dal calcolo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli. L’ammontare mensile del beneficio sarà pari a:
- € 231,00 per le famiglie di 2 membri;
- € 281, 00 per le famiglie di 3 membri;
- € 331,00 per le famiglie di 4 membri;
- € 404, 00 per le famiglie con 5 o più membri
Accredito della provvista e successivi controlli
Una volta diventata definitiva la graduatoria l’Istituto invia a Poste Italiane l’elenco dei soggetti destinatari del beneficio e le somme da erogare a ciascun nucleo familiare.
L’INPS, dopo aver effettuato le verifiche periodiche, invia bimestralmente a Poste Italiane il nulla osta all’accredito delle somme dovute a ciascun nucleo familiare.
Progetti personalizzati di presa in carico
Come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto allegato, i Comuni, mediante una procedura di selezione casuale, devono individuare due gruppi nell’ambito dei nuclei familiari beneficiari comunicati dall’INPS.
Il primo gruppo deve essere formato da un numero di nuclei familiari compreso tra metà e due terzi del totale; per i nuclei individuati i Comuni predisporranno dei progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. La mancata adesione al progetto comporterà l’esclusione del nucleo familiare dal godimento del beneficio.
I restanti nuclei familiari beneficiari per i quali non è predisposto il progetto, costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazione della Sperimentazione.
A questo gruppo verrà affiancato un ulteriore gruppo di controllo, composto da soggetti non beneficiari della Carta acquisti sperimentale ma che abbiano i requisiti previsti per l’accesso al beneficio, presi in carico dai servizi comunali, ove possibile e secondo criteri e modalità da stabilire d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione dovranno essere inviate telematicamente all’INPS secondo il seguente calendario:
- entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, le informazioni relative all’avvio della Sperimentazione; le informazioni devono riguardare:
- risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;
- valutazione dei bisogni;
- indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;
- integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione;
- integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit.
- entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del quarto bimestre, le informazioni relative allo stato di attuazione del progetto; le informazioni devono riguardare:
- periodo cui si riferiscono le attività;
- eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonché all’articolo 7, comma 2 del decreto interministeriale;
- indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;
- indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione;
- indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
- valutazione sintetica sull’andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalità di cui all’articolo 7 del decreto interministeriale.
- entro sessanta giorni dal termine della sperimentazione, le stesse informazioni di cui al punto precedente
Il mancato invio da parte dei Comuni di tutte le informazioni richiamate nel presente paragrafo, riferite a ciascuna Carta, comporta la sospensione dei successivi accrediti fino alla relativa regolarizzazione.