Con lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxisanzione per lavoro nero, a seguito delle novità normative introdotte dal D. lgs n. 151/2015 ovvero il cosiddetto decreto Semplificazioni in materia di lavoro entrato in vigore lo scorso 24 settembre in attuazione del Jobs Act.
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Con questa Circolare il Ministero fa chiarezza sull’orientamento da seguire in questa fase transitoria, ovvero sul regime intertemporale, soprattutto nei confronti degli organi competenti in materia, quali le Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e gli altri organi con poteri ispettivi.
Nuova maxisanzione per lavoro nero: indicazioni operative sul regime intertemporale
Si ritiene opportuno, nelle more dell’emanazione delle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina della c.d. maxisanzione per lavoro “nero” introdotta dall’art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 entrato in vigore il 24 settembre u.s. fornire i seguenti chiarimenti sul regime intertemporale.
In particolare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 689/1981, tale disciplina trova applicazione agli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Pertanto, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre u.s., si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita).
Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D. lgs. n. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare, al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Si rammenta inoltre che per tali fattispecie non troveranno altresì applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del D. lgs n. 276/2003 relative alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.