Con il messaggio numero 9152 del 26 novembre 2014 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova gestione del DURC interno, a cui è subordinata la spettanza dei benefici, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006. Per approfondimenti si rimanda comunque alla lettura dei precedenti messaggi n. 2889 del 27/02/2014, 4069 del 14/04/2014, 5192 del 06/06/2014, 5828 del 04/07/2014 e 7119 del 19/09/2014.
Il presente messaggio si è reso necessario per chiarire diversi aspetti legati alla gestione del suddetto DURC interno Inps, relativamente al computo del termine per regolarizzare, al mancato pagamento delle sanzioni e alle notifiche di nuovi preavvisi di DURC interno negativo.
Computo del termine per regolarizzare
Il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità segnalate all’interno dello stesso entro 15 giorni dalla notifica. Per il computo dei termini l’INPS precisa quanto segue:
- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;
- il giorno di notifica non si computa.
Esempi
- preavviso notificato il 03/06/2014; l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è mercoledì 18 giugno;
- preavviso notificato il 06/06/2014; poiché il quindicesimo giorno successivo al 6 giugno è sabato 21 giugno, l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es.: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è lunedì 23/06/2014.
L’INPS precisa inoltre che il datore di lavoro che nonostante abbia provveduto alla regolarizzazione, seguendo le specifiche su indicate, sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede, la quale provvederà a effettuare una forzatura regolarizzando la posizione aziendale.
Mancato pagamento delle sanzioni
L’INPS ricorda che per regolarizzare una posizione è necessario che siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Quindi nel caso di preavviso di DURC interno negativo, il datore di lavoro per sanare la propria posizione dovrà pagare anche le eventuali sanzioni entro 15 giorni.
Poichè questo principio non è stato richiamato nei precedenti messaggi, i datori di lavoro interessati potranno provvedere alla regolarizzazione delle sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Notifiche di nuovi preavvisi di DURC interno negativo
In considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.
Vi rimandiamo comunque alla lettura completa del messaggio INPS, che alleghiamo qui di seguito, per avere un quadro della situazione più completo.
Messaggio numero 9152 del 26-11-2014 (85,4 KiB, 731 hits)