La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato il parere n.1/2016 con il quale spiega le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in particolare la nuova cigs e licenziamento collettivo.
Il D. Lgs n. 148/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha modificato l’iter applicativo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, intervenendo sui destinatari del trattamento, le causali d’intervento e la procedura amministrativa e prevedendo, in particolare all’art. 21, che le imprese provvedano alla predisposizione di uno specifico programma di riorganizzazione aziendale o di risanamento della crisi.
Tra le altre novità troviamo l’estensione dell’applicazione della CIG ordinaria e straordinaria per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ma con tutele limitate e diversificate, a seconda che l’impresa, presso la quale l’apprendista sia dipendente, applichi la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Ordinaria.
NUOVA CIGS E LICENZIAMENTO COLLETTIVO
PARERE FONDAZIONE STUDI NUMERO 1 DEL 21/01/2016Il d.lgs. 148/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, entrato in vigore il giorno 24 settembre 2015, ha abrogato gli articoli 1, 2 e da 12 a 14 della L. 223/1991 ed ha contestualmente introdotto nuove disposizioni in materia di causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
La prima novità riguarda il campo di applicazione soggettivo della disciplina. L’art. 2 ha infatti esteso l’ambito di applicazione della cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) a favore degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Tuttavia, per loro, la tutela è ancora limitata: se si tratta di apprendisti alle dipendenze di imprese per le quali trova applicazione solo la disciplina della Cigs, sono destinatari del relativo trattamento limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale e non anche per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà; qualora invece si tratti di apprendisti alle dipendenze di imprese per le quali trova applicazione sia la disciplina della Cigo che della Cigs, oppure soltanto della Cigo, essi sono destinatari esclusivamente del trattamento ordinario.
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Parere Fondazione Studi 1-2016 - Cigs e Licenziamento Collettivo (170,5 KiB, 1.317 hits)