Come già annunciato qualche settimana fa la normativa sul lavoro occasionale di tipo accessorio e l’utilizzo dei buoni lavoro o voucher subirà a breve diverse modifiche finalizzate a combattere illegalità e precarietà nel mercato del lavoro.
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Lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato in via preliminare il testo del decreto di cui abbiamo accennato con lo scorso articolo dopo le anticipazioni del Sole 24 Ore.
Si tratta un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 meglio conosciuta come Jobs Act.
In particolare la modica più importante e di cui si sente più parlare riguarda il Decreto legislativo n. 81 del 2015 e le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio ovvero i cosiddetti voucher o buoni lavoro e sono essenzialmente due:
- la prima modifica punta a garantirne la piena tracciabilità dei voucher, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro a chiamata o intermittente;
- la seconda modifica, esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.
Tracciabilità dei voucher attraverso la comunicazione preventiva alla DTL e sanzioni per mancata comunicazione
I committenti, imprenditori non agricoli o professionisti che usano i voucher o buoni lavoro ovvero ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, avranno l’obbligo di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Si avrà inoltre un aumento dei controlli specifici da parte dell’ispettorato del lavoro e in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la stessa sanzione prevista per il lavoro intermittente, ossia da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione.
Altre modifiche al Jobs Act
Altre modifiche di cui si parla nel comunicato del Ministero del Lavoro riguardano:
- ’espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi»
- La possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva;
- La possibilità anche per l’ISFOL (che assume la denominazione di INAPP) di accedere ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL e dall’Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.
- La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede dell’Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso.
- Con riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2015 si prevede che l’ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione.
- Modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Rimaniamo in attesa della pubblicazione definitiva delle modifiche in Gazzetta Ufficiale e delle successive istruzioni operative e nel frattempo ricordiamo che per ora quindi la procedura rimane invariata.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL JOBS ACT (430,7 KiB, 1.084 hits)