Il disegno di legge sulla riforma del lavoro è al vaglio del Presidente della Repubblica; nel corso della conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio del 4 aprile, il Ministro Fornero e il premier Monti, hanno illustrato il contenuto di quello che, lo stesso Monti ha definito una “riforma di rilievo storico per l’Italia”.
La novità principale, frutto della pressione di queste settimane fatta sul Governo, delle parti sociali e dei partiti, riguarda, manco a dirlo, l’art 18 Statuto dei lavoratori; o meglio, la parte relativa ai licenziamenti economici nonchè, la disciplina transitoria dei contratti a tempo determinato e apprendistato.
La prima bozza di riforma, prevedeva per i licenziamenti economici, nel caso di insussistenza del motivo il solo indennizzo economico che, andava da 15 a 27 mensilità. Nella versione attuale (e si spera definitiva) è’ previsto, nel caso di licenziamenti individuali per motivi economici, che sia il giudice a disporre il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, nel caso in cui “accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del “licenziamento per giustifico motivo oggettivo”.
Rimane invariata la disciplina dei licenziamenti discriminatori, che da diritto al reintegro e si applica a tutte le imprese a prescindere dal numero di dipendenti (come è già ora) e dei licenziamenti disciplinari che non dà diritto al reintegro ma al giudice la facoltà di scegliere sulle base delle argomentazioni fra reintegro e indennizzo, da 12 a 24 mensilità prima l’indennizzo era tra 15 e 27 mensilità).
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Inoltre, è previsto un processo ad hoc per le cause di licenziamento, “Per le cause di lavoro sui licenziamenti sarà previsto un processo speciale abbreviato rispetto ai normali processi: «Si accelera il percorso del giudice verso la sentenza».
Nei contratti a termine è stato abolito il cd “causalone” ossia, per il primo contratto a termine,cade l’obbligo di giustificazione attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs 368/01.
Il Ministro ha poi precisato che, la piena applicazione della nuova normativa sul contratto a termine (repressione sugli abusi), trova applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Anche in merito alla disciplina dell’apprendistato, per i primi tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, viene ridotta ldal 50 al 30% l’aliquota di conversione in contratti standard che sarà necessaria per l’autorizzazione a nuove assunzioni di apprendisti .
Per il resto, si conferma quanto previsto nella bozza al decreto:
- flessibilità in entrata, con la modifica delle innumerevoli tipologie contrattuali;
- flessibilità in uscita, con le modifiche, dette sopra sui licenziamenti;
- ammortizzatori sociali, ( con l’introduzione dell’ASPI), tutele in costanza di rapporto di lavoro (ossia la cassa integrazione) e Interventi in favore dei lavoratori anziani
In merito agli ammortizzatori, la Fornero in conferenza stampa ha detto: “Andiamo verso una forma di universalismo degli ammortizzatori”, ciò implica una minore durata degli stessi anche perché – ha spiegato Fornero – vorremmo un mercato del lavoro dinamico, dove chi perde un lavoro poi ne trova un altro. L’Aspi non è ridotto di importo rispetto agli ammortizzatori attuale ma dura di meno”.
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Poi ci sono poche “ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”, con le
- disposizioni sulla Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco ;
- diritto al lavoro dei disabili;
- interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati.
Infine, una parte del disegno di legge è dedicata alle politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego.
Ci sono poi delle deleghe al ministro dell’istruzione in tema di apprendistato permanente e, al ministro della PA in tema di riforma del pubblico impiego.
Il testo integrale del DdL
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