Con l’entrata in vigore del decreto legge nr. 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), arrivano delle novità anche in tema di controversie aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro.
L’art. 7 del d.l. nr. 132/2014 va a modificare l’art. 2113 c.c. sulle rinunce e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro, prevedendo la possibilità di risolvere eventuali conflitti attraverso una “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Quindi le transazioni in materia di lavoro, potranno avvenire oltre che presso le DTL e i sindacati anche presso gli avvocati.
Facciamo un passo indietro: l’art. 2113 c.c vuole tutelare il lavoratore come parte più debole del contratto di lavoro. Quest’ultimo può liberamente rinunciare ai diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. Tuttavia non sempre il lavoratore è a conoscenza di queste disposizioni inderogabili; in questo senso la legge interviene a sua tutela prevedendo che, qualora ciò avvenga, il lavoratore possa impugnare l’atto di rinuncia.
L’impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro (wikilabour).
Negoziazione assistita: accordi tra datore e lavoratore dall’avvocato
Ora, l’art. 7 del decreto legge nr. 132/2014 stabilisce che quanto previsto dall’art. 2113 del c.c. in tema di impugnazione e invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro non si applica, oltre che ai casi di conciliazione presso le DTL e presso i sindacati, anche alle conciliazioni intervenute attraverso la negoziazione assistita di un avvocato.
Dispone l’art. 2 dello stessso decreto che: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
La convenzione è conclusa per un periodo determinato dalle parti deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa con l’assistenza di un avvocato. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.