Con la Circolare 177/2017 del 28 novembre, l’INPS è nuovamente tornato a parlare di indennità di disoccupazione NASPI, fornendo precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero. L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepimento della NASpI anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.
L’INPS ha tenuto anche a sottolineare il carattere innovativo del procedimento, nella volontà di adeguamento all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche in ambito internazionale e non solo nei confini dell’Unione Europea.
Naspi e viaggi all’estero, le disposizioni del Ministero del Lavoro
Peccato che, nel leggere le disposizioni, ci si accorga ben presto che detta Circolare assomigli a quei titoloni sensazionalistici che sfumano già nelle prime righe. Righe in cui l’Ente giustifica le procedure emanate, come diretta conseguenza delle disposizioni ministeriali, nel senso più restrittivo dell’applicazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali infatti, in risposta a numerosi quesiti e taluni contenziosi, ha per primo “pubblicizzato” la sua vis moderna, in seno alla libera Circolazione di Persone (Reg. CEE 883/2004).
Il Ministero del Lavoro, concordando sulla possibilità di percepire il trattamento Naspi anche all’estero, si è spinto addirittura ai soggiorni extra UE. Per ancorarsi poi ai dettami posti dagli Artt. 20 e 21 del D. Lgs. 2015 e successive modifiche intervenute con il D. Lgs. 185/2016, con una serie di severe condizioni che mal si accordano con il titolo di presentazione.
La questione della mancata presentazione – partecipazione e/o in assenza di giustificato motivo
La questione diventa interessante già dai prodromi introdotti dal D. Lgs succitato che, limita le condizioni di accesso al trattamento: “mancata presentazione – partecipazione e/o in assenza di giustificato motivo” in capo agli obblighi che il percettore sottoscrive al momento della richiesta e che di fatto, presuppongono la decadenza o la riduzione della percezione in caso di allontanamento di lunga durata dal territorio italiano.
Perplime poi quel “ne consegue infatti”, concedendo la possibilità al cittadino italiano, UE o extraUE, di recarsi all’estero – ovunque – anche per lunghi periodi, senza doverne giustificare il motivo. Continuerà quindi a percepire la Naspi, pur permanendo però, quelle stesse misure sanzionatorie che determinano l’interruzione o la decurtazione della prestazione”. Posizione peraltro rafforzata dalla Sentenza degli Ermellini, Sezione Lavoro, no. 16997 dello scorso luglio e no. 21564 dello scorso settembre.
Principio di esportabilità della NASpI nei viaggi all’estero
Secondo le note ministeriali, il beneficiario Naspi che si rechi in un altro paese UE per trovare una nuova occupazione, potrà rientrare nel regime di sicurezza sociale (Artt. 7, 63, 64 e 65 Reg. CE no. 883 2004). La libera circolazione di persone gli consentirà quindi di continuare a ricevere l’indennità di NASpI dall’Italia per un massimo di 3 mesi.
L’apposizione di questo termine, pone già una severa condizione, a cui si aggiunge il dovere di espletamento burocratico che in vero, prevede la giustificazione del mancato reperimento del soggetto beneficiario.
Il tutto si ingarbuglia definitivamente verso le battute finali della Circolare: se all’inizio si è parlato di espatrio estero “mondo”. L’INPS, giustificando la sua totale aderenza con il Ministero, parla solo di Comunità Europea e di espatrio per la ricerca di una nuova occupazione. Laddove il percettore verrebbe a godere dell’esonero degli obblighi di condizionalità, piuttosto che dell’apposizione di un termine massimo di durata.
Ciò significa che a partire dal quarto mese di assenza dal territorio italiano, il percettore ricade negli obblighi di condizionalità sopra citati, pena vedersi decurtare o addirittura sospendere il trattamento.
Sanzioni per i percettori di NASpI
Ed infine, per confermare la contraddittorietà della Circolare, l’INPS dichiara che in caso di comportamento difforme da quanto previsto dagli Artt. 20 e 21 del D. Lgs. 150/2015, applicherà le sanzioni previste dalla Circolare 224/2016, seguendo le modifiche apportate dal D. Lgs. 185/2016 che prevede:
- in caso di mancata presentazione alle convocazioni, senza giustificato motivo di assenza l’applicazione del c, 3 dell’Art. 21, ovvero:
- la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:
- la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Il sensazionalismo, la novità vengono dissolti, a parere di chi scrive, dalla netta sensazione che nel fornire risposte dovute, ci si sia trincerati dietro l’annosa impalcatura di burocratici rimandi che di fatto continuano a costituire l’immenso ostacolo per la vera attuazione di politiche attive.
Circolare INPS numero 177 del 28-11-2017
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