Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, cosiddetto correttivo del Jobs Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre e vigente dal 8 ottobre, ha apportato una novità per il 2016 anche per la Naspi per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare il decreto è andato a modificare il decreto legislativo n. 148 del 2015, introducendo il comma 4-bis, attraverso il quale ha stabilito limiti e calcoli della durata della NASPI differenti per le categorie dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
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L’introduzione della NASPI dal 1 maggio 2015 ha infatti comportato un grosso problema per le categorie di lavoratori sopra citati, in quanto ha di fatto interrotto, un meccanismo collaudato nel tempo, per cui un lavoratore poteva lavorare di fatto per una stagione e percepire per la restante parte dell’anno l’indennità di disoccupazione. ES. 6 mesi di lavoro stagionale e 6 mesi di disoccupazione ordinaria o ASpI.
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La NASPI, nel computo contributivo, non tiene conto dei periodi già usati per altre disoccupazioni, per cui i lavoratori stagionali si sono trovati ad essere indennizzati, come avviene per gli altri lavoratori, per un periodo pari alla metà del periodo lavorato. Es. 6 mesi di lavoro stagionale equivalgono a 3 mesi di NASPI.
Per il 2015 si era corsi ai ripari con la Circolare n. 194 del 27-11-2015 permettendo un calcolo diverso per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
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Correttivo Jobs Act, calcolo della NASpI per gli stagionali valido per il 2016
Con il decreto correttivo al Jobs Act si interviene anche per la NASpI per stagionali limitatamente agli eventi di disoccupazione del 2016.
Per i lavoratori di cui sopra, qualora la durata della NASPI, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il calcolo ordinario della NASpI, tenendo conto delle NASPI e mini-ASPI già fruite negli ultimi 4 anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate cosi’ calcolata non sia inferiore a dodici settimane.
La durata della NASpI corrisposta con questi calcoli non può comunque superare il limite massimo di quattro mesi.
Questo il testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate cosi’ calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non puo’ superare il limite massimo di quattro mesi.