Scade il 31 dicembre 2021 la possibilità, prevista dalla normativa emergenziale derogativa, di riconoscere la NASpI al lavoratore anche in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 180 dell’1 dicembre 2021 in cui riepiloga la disciplina applicabile dopo l’entrata in vigore del “decreto sostegni”, del “decreto sostegni bis” e del dl “decreto fisco lavoro”. Nella stessa circolare l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per il quale non è più vigente il divieto di licenziamento.
Ecco i dettagli.
NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
I chiarimenti riguardano l’art. 14, co. 3 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) con il quale il legislatore ha riconosciuto la NASpI ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale (sono esclusi gli accordi individuali) stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente.
La novella è stata introdotta con l’obiettivo di bilanciare il divieto di licenziamento per motivi economici previsto dalla normativa anti covid per tutti i datori di lavoro del settore privato. La durata del beneficio è limitata alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI
L’INPS fornisce un quadro delle proroghe del divieto di licenziamento oltre la data del 30 giugno 2021 e dei datori di lavoro interessati dalle stesse.
Fino al 31 ottobre 2021
La proroga riguarda:
- i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
- le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni.
Fino al 31 dicembre 2021
La proroga si applica:
- ai datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di AO e di CIGD;
- ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID;
- alle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate ala CIGO COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
- ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati , previa domanda, ai trattamenti di CIGO e CIGS, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
- ai datori di lavoro che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’art. 43 del decreto Sostegni-bis.
NASpI e divieto di licenziamento
Nella stessa circolare l’INPS chiarisce alcuni aspetti legati al diritto di accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per il quale non è più vigente il divieto di licenziamento.
In particolare l’INPS spiega che, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo nelle seguenti ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 L. 604/1966, come modificato dalla Legge Fornero L. 92/2012);
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (art. 6 d. lgs 23/2015);
- risoluzione consensuale in seguito:
- al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
- ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Circolare INPS n° 180 del 01-12-2021
Di seguito il testo della circolare INPS in oggetto.
Circolare n° 180 del 01-12-2021 (114,2 KiB, 192 hits)