L’INPS ha rilasciato il messaggio 689 del 17 febbraio 2021 con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per il lavoratore, di fruire della NASpI a seguito di licenziamento con accordo sindacale firmato anche da un solo sindacato durante il periodo del blocco dei licenziamenti in vigore, salvo proroghe, fino al 31 marzo 2021.
Si fa riferimento quindi all’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che è una delle vie ammesse in deroga alla regola generale, per il licenziamento dei lavoratori durante il divieto imposto per legge nel periodo di pandemia da covid-19.
Ecco i dettagli.
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
L’INPS premette che, come previsto dal Decreto Agosto (Dl 104/2020), convertito, con modificazioni dalla legge 126/2020, il blocco dei licenziamenti, ovvero le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.
Lo stesso accordo deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; inoltre deve avere ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e può riguardare solo i lavoratori che aderiscono all’accordo.
Diritto alla NASpI del lavoratore
I lavoratori così licenziati, hanno diritto alla NASpI, sempre previo possesso degli altri requisiti lavorativi e contributivi.
Tuttavia, come spiega l’INPS, le strutture territoriali dell’Istituto hanno sollevato alcuni dubbi in merito all’espressione, contenuta nella norma, in cui si prevede che:
l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Accordo con una sola organizzazione sindacale
In particolare le sedi territoriali stanno respingendo le domande di disoccupazione presentate dai lavoratori, ove sia presente all’interno della relativa documentazione, la stipula dell’accordo da parte di una sola organizzazione sindacale, anche se maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
In questi casi, spiega l’INPS, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quello rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ma quello che conta è la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di
queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Pertanto questa condizione consente, come espressamente previsto dalla norma, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI; sempre che ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la nuova indennità di disoccupazione NASpI.
Messaggio INPS numero 689 del 17-02-2021
Qui di seguito alleghiamo il messaggio in oggetto.
Messaggio INPS numero 689 del 17-02-2021 (84,9 KiB, 571 hits)
Licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale: aspetti contributivi
A tal proposito ricordiamo che, solo qualche giorno fa, l’INPS ha comunicato l’Istituzione del nuovo codice 2A, inerente, appunto, i licenziamenti derivanti da accordo collettivo aziendale.
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Il tipo cessazione “2A” dovrà essere indicato all’interno del flusso Uniemens e, come ricorda l’Istituto, il datore di lavoro è tenuto al versamento del Ticket NASpi; contributo dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi il diritto alla NASpI in capo al lavoratore; a prescindere poi dall’effettiva fruizione della stessa.