Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, l’INPS ha rilasciato ulteriori chiarimenti in merito alla compatibilità tra Naspi e lavoro a chiamata. In particolare l’Istituto fa riferimento ad alcuni particolari aspetti connessi all’indennità di disoccupazione e alla sua compatibilità con un rapporto di lavoro a chiamata o intermittente. L’INPS si sofferma inoltre sui casi di rioccupazione come operaio agricolo a tempo determinato in agricoltura dei soggetti percettori di disoccupazione NASpI. Infine fa riferimento ai casi di percettori di disoccupazione che si rioccupano con successivi contratti a tempo determinato.
Il messaggio è un po’ un completamento della circolare 174 del 2017 con la quale l’INPS ha illustrato la compatibilità della NASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
L’INPS si riferisce in particolare ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle sedi periferiche, su alcuni aspetti connessi all’accesso e sulla compatibilità della NASpI. I dubbi riguardano l’accesso e la compatibilità fra Naspi e lavoro a chiamata, le ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura e i casi di rioccupazione del percettore di Naspi con più rapporti a termine prorogati.
L’Istituto previdenziale ricorda che la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015. La stessa è stata illustrata nella circolare n. 94/2015, che sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, ha illustrato gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.
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Naspi e lavoro a chiamata
Compatibilità della NASpI con un secondo contratto intermittente con o senza indennità di disponibilità
Il primo dubbio riguarda la richiesta di NASpI di un lavoratore che, insieme al rapporto di lavoro subordinato perso involontariamente, risulti titolare al contempo di un rapporto di lavoro a chiamata con o senza indennità di disponibilità.
L’INPS spiega che nel caso in cui un lavoratore sia contestualmente titolare di un rapporto di lavoro tipico e di un contratto a chiamata con indennità di disponibilità (o senza indennità ma di durata superiore ai 6 mesi), nel caso in cui perda involontariamente il primo rapporto di lavoro, la domanda di NASpI può essere accolta, a patto che:
- il lavoratore comunichi entro 30 giorni, tramite Naspi Com i redditi presunti del contratto a chiamata;
- dal contratto a chiamata, compresa l’eventuale indennità di disponibilità, non dovrà superare gli 8.000 euro di reddito.
In questo caso si avrà l’Istituto della cumulabilità. Se il lavoratore non comunica il reddito entro i 30 giorni, oppure il reddito è superiore al limite annuo di € 8.000, si avrà la decadenza dalla prestazione.
Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di un rapporto di lavoro a chiamata senza indennità di disponibilità, il meccanismo come detto è lo stesso a patto che questo superi i sei mesi di durata. Se però il contratto a chiamata senza indennità di disponibilità è di durata inferiore ai 6 mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.
Il messaggio chiarisce altri due casi specifici riguardo a NASpI e lavoro a chiamata. Vi rimandiamo comunque alla lettura del messaggio che è possibile trovare allegato a fondo pagina.
Naspi e contratto a termine in agricoltura
Un altro importante chiarimento arriva in merito alla Naspi e alla rioccupazione del lavoratore per un contratto a termine in agricoltura (OTD agricolo). Ovvero il caso del percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. L’INPS spiega che:
- se la durata del nuovo rapporto come OTD non superi i sei mesi, la disoccupazione è sospesa d’ufficio. Questo a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta;
- se la nuova occupazione come OTD dura più di sei mesi e il reddito non supera gli 8.000 euro si ha la cumulabilità della
prestazione (a patto che venga inviata la Naspi Com); - nel caso, infine, in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e un reddito superiore agli 8.000 euro si avrà la decadenza dalla prestazione NASpI.
NASpI e successione di contratti a tempo determinato
Infine il messaggio affronta i casi di NASpi e successione (con proroghe) di contratti a termine con stesso o diversi datori di lavoro. L’INPS si sofferma quindi su un altro caso. Ovvero il percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità. Sia nel caso questi rapporti avvengano con lo stesso datore di lavoro e sia se si tratti di diverso datore di lavoro.
In questo caso, spiega l’INPS, si applicheranno gli istituti della sospensione se la durata complessiva dei contratti non supera i 6 mesi. Oppure si avrà la decadenza se si superano i 6 mesi o gli 8000 euro di reddito.
Messaggio INPS numero 1162 del 16-03-2018
Alleghiamo il messaggio INPS per una completa lettura dei chiarimenti rilasciati dall’Istituto.
Messaggio INPS numero 1162 del 16-03-2018 (85,1 KiB, 1.506 hits)