Con due recenti messaggi l’INPS ha rilasciato importanti chiarimenti in merito alla NASPI lavoratori stagionali e all’indennità di disoccupazione per operai agricoli a tempo indeterminato.
Si tratta del messaggio numero 3172 del 31 luglio 2017 riguardante la Naspi Lavoratori stagionali e del messaggio numero 3180 del 1 agosto 2017 sulla indennità di disoccupazione degli operai agricoli a tempo indeterminato.
Naspi lavoratori stagionali
Il messaggio 3172 fa riferimento alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 in attuazione del Jobs Act, in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
I nostri lettori ricorderanno i problemi che si sono avuti dopo l’approvazione del Jobs Act e dell’accorpamento di ASpI e mini ASpI (ex indennità di disoccupazione ordinaria e disoccupazione con requisiti ridotti) nella indennità di disoccupazione NASpI.
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In pratica dall’accorpamento di Aspi e mini Aspi, sono usciti molto svantaggiati i lavoratori stagionali, soprattutto del turismo e degli stabilimenti termali, in quanto loro in precedenza potevano far leva su di un meccanismo che gli permetteva di lavorare alcuni mesi all’anno e di percepire nel restante periodo una indennità di disoccupazione.
Questo meccanismo è stato interrotto proprio con l’entrata in vigore della NASpI, in quanto questa disoccupazione viene calcolata sui periodi di contribuzione degli ultimi 4 anni, ma dal computo delle mensilità vanno tolti i periodi di lavoro già utilizzati per altre disoccupazioni.
Quindi in teoria, con il passaggio alla nuova disoccupazione:
- uno stagionale che lavora 4 mesi per una stagione balneare, percepirà solo 2 mesi di disoccupazione (e non 8 o 10 se ultracinquantenne come in precedenza).
Correttivo Jobs Act e naspi stagionali
Il correttivo del Jobs Act ha introdotto la possibilità solo per questa tipologia di lavoratori di poter usufruire di un mese in più di disoccupazione oltre i mesi spettanti, proprio in virtù del fatto di essere un lavoratore stagionale.
Quindi lo stesso stagionale del precedente esempio percepirebbe 3 mesi di NASpI e non più solo 2.
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Con questo messaggio l’INPS comunica che è stato rilasciato il servizio di ricalcolo della durata della NASpI dei lavoratori stagionali 2016.
Questi infatti non avevano ricevuto la mensilità in più in quanto i programmi di calcolo INPS non prevedevano questa possibilità.
Messaggio numero 3172 del 31-07-2017 (56,0 KiB, 1.037 hits)
Indennità di disoccupazione operai agricoli a tempo indeterminato
Con il messaggio 3180 del 1 agosto 2017 l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione per operai agricoli a tempo indeterminato (disoccupazione ordinaria, Aspi e Naspi).
La questione riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato, se licenziati il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa iniziata il 1 gennaio dello stesso anno, quindi con contribuzione di un intero anno solare.
In questo caso i suddetti lavoratori non hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola, perchè non ci sono periodi, ovvero giornate, indennizzabili nell’anno di competenza.
Gli stessi lavoratori non hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se:
- nel biennio precedente (requisito contributivo disoccupazione ordinaria e ASpI) e
- nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (requisito contributivo NASpI)
precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro siano stati prevalentemente lavoratori agricolo.
Mancata tutela contro la disoccupazione
Per le suddette ragioni, in questi casi l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo di tutela contro la disoccupazione.
L’INPS legittima il suo operato facendo riferimento:
- ad una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- nonché alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017.
Messaggio numero 3180 del 01-08-2017 (85,7 KiB, 880 hits)