Messaggio numero 710 del 15-02-2018 con importanti chiarimenti circa il requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla disoccupazione NASpI INPS. In particolare l’Istituto previdenziale si riferisce ai contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale.
Il messaggio INPS in oggetto è stato rilasciato a seguito di richieste di chiarimenti, pervenute dalle sedi periferiche. Queste chiedono spiegazioni circa l’utilità, ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla disoccupazione NASpI. Vogliono cioè comprendere come computare i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e di congedo parentale.
NASpI INPS, requisiti
Ricordiamo che per ottenere la NASpI bisogna rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:
- soggettivo: ovvero stato di disoccupazione derivante dalla perdita involontaria del posto di lavoro (es. licenziamento, fine contratto, dimissioni giusta causa ecc.);
- lavorativo: avere cioè trenta giorni di lavoro (giorni di assunzione di calendario) nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione;
- contributivo: il lavoratore deve avere cioè almeno 13 settimane di contribuzione utile ai fini della disoccupazione, nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro.
NASpI INPS: requisito delle 13 settimane di contribuzione e maternità
Per fornire le spiegazioni richieste circa il computo corretto delle 13 settimane di contribuzione necessarie per ottenere la NASPI INPS, l’Istituto prende a riferimento la circolare n. 94 del 12/5/2017 paragrafo 2.2, lett. b).
In particolare l’INPS precisa che, per il computo delle 13 settimane di contribuzione utili (requisito contributivo) nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, si considerano utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sempre che all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. Questi contributi figurativi sono da considerarsi utili:
- sia se il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro;
- sia che il congedo di maternità obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale a patto che siano regolarmente indennizzati e che siano intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Nessuna neutralizzazione dei suddetti periodi
Pertanto, visto quanto appena affermato, l’INPS centrale, comunica alle sedi periferiche (e indirettamente anche a patronati e cittadini) che per questi periodi non si dovrà procedere alla neutralizzazione per la ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla disoccupazione NASpI.
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Messaggio INPS numero 710 del 15-02-2018 pdf
In allegato trovate il messaggio INPS in formato PDF per una comoda lettura.
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