Con il messaggio 2985/2024 (non ancora pubblicato), l’Inps è tornato a fornire chiarimenti sulla compatibilità e cumulabilità dei redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica, quando svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), con le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.
Questo intervento segue le indicazioni introdotte nella circolare 67 di maggio 2024, in cui l’Istituto aveva già delineato le nuove disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 36/2021, e mira a evitare situazioni di decadenza delle prestazioni di disoccupazione a causa di mancata o errata comunicazione dei redditi.
Nuove istruzioni operative per lavoratori sportivi
Nel maggio 2024, con la circolare 67, l’Inps aveva già introdotto importanti novità riguardanti le prestazioni Naspi e Dis-Coll per i lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti, chiarendo il quadro normativo e fornendo istruzioni amministrative per l’accesso a queste indennità. Tuttavia, con il messaggio 2985/2024, l’Istituto ha voluto fornire ulteriori dettagli operativi e procedurali, rivolti principalmente agli operatori dell’Inps, ma utili anche per i lavoratori stessi, al fine di gestire correttamente le domande e mantenere i diritti alle indennità.
L’obiettivo di queste nuove indicazioni è evitare che i lavoratori, specialmente quelli del settore sportivo dilettantistico, perdano il diritto alle prestazioni di disoccupazione a causa di errori formali o di comunicazione relativi ai redditi percepiti da attività sportive. In particolare, il rischio di decadenza dall’indennità si era verificato frequentemente prima dell’emissione della circolare 67, a causa della mancanza di chiarezza sulle modalità di comunicazione del reddito presunto.
Leggi anche: NASpI e DIS-Coll lavoratori sportivi: la circolare INPS con le istruzioni
Le tutele per i lavoratori sportivi dilettanti
Il Dlgs 36/2021 ha esteso le tutele Naspi ai lavoratori sportivi subordinati, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico. Questo significa che anche i lavoratori del mondo sportivo dilettantistico, se in possesso dei requisiti necessari, hanno diritto all’assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), come previsto dal Dlgs 22/2015. Un’eccezione importante riguarda gli apprendisti sportivi, i quali non sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, bensì a quello dei lavoratori dipendenti e, quindi, hanno diritto all’indennità Naspi secondo le regole generali.
Allo stesso tempo, i lavoratori sportivi che operano nell’ambito dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata Inps, in base alla legge 335/1995. Ciò consente loro di beneficiare delle tutele previste dalla Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione specifica per i collaboratori.
L’obbligo di comunicazione del reddito presunto
Una delle questioni più rilevanti trattate nel messaggio 2985/2024 riguarda l’obbligo di comunicazione del reddito presunto per i percettori di Naspi e Dis-Coll. I lavoratori che, durante la fruizione della prestazione, iniziano o continuano un’attività lavorativa, devono comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di Naspi o Dis-Coll, se l’attività era già in corso.
Nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi del settore dilettantistico, l’obbligo di comunicazione scatta solo se il reddito annuo presunto supera i 5.000 euro. Fino a questa soglia, infatti, non sorge alcun obbligo contributivo né di comunicazione. Questa soglia rappresenta un’importante franchigia che esclude la necessità di segnalare redditi al di sotto di tale importo. Superato il limite, tutti i compensi, compresi quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, devono essere comunicati all’Inps.
Modifiche normative sui redditi da lavoro autonomo occasionale
Il messaggio Inps richiama anche le modifiche apportate dal Dl 71/2024, convertito nella legge 106/2024, che ha riclassificato i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali (ex articolo 2222 del Codice civile) come “redditi diversi”. Questa riclassificazione ha implicazioni in termini di obblighi contributivi, poiché tali redditi sono ora soggetti a contribuzione previdenziale solo se superano la soglia dei 5.000 euro. Per quanto riguarda la Naspi e la Dis-Coll, la prestazione di disoccupazione viene ridotta in base al reddito comunicato, senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Per le prestazioni di lavoro occasionale (PrestO), il reddito non è soggetto ad alcun obbligo di comunicazione, purché rimanga entro il limite dei 5.000 euro annui. Questi redditi sono, quindi, compatibili con la percezione delle prestazioni Naspi e Dis-Coll.
Mantenimento dello stato di disoccupazione
Infine l’INPS richiama un aspetto fondamentale per il mantenimento dello stato di disoccupazione e il diritto alle prestazioni Naspi e Dis-Coll che riguarda il rispetto dei limiti reddituali fissati per ciascun anno.
Per il 2024, il limite è di 8.500 euro, mentre per il 2023 era di 8.173,91 euro. Questi importi comprendono tutti i compensi percepiti, inclusa la franchigia dei 5.000 euro, che non deve essere sottratta dal totale.
La franchigia rappresenta il limite oltre il quale scatta l’obbligo contributivo, incidendo unicamente sull’abbattimento della prestazione, ma non escludendo tali redditi dal calcolo complessivo per determinare il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Questo chiarimento aiuta i lavoratori a rispettare i limiti previsti, salvaguardando il diritto alle indennità.
Conclusioni
Le nuove istruzioni operative fornite dall’Inps nel messaggio 2985/2024 mirano a chiarire definitivamente le modalità di gestione delle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll per i lavoratori sportivi, con particolare attenzione alla compatibilità dei redditi da attività sportiva dilettantistica.
La comunicazione puntuale e corretta del reddito presunto è fondamentale per evitare la decadenza delle prestazioni. Con queste nuove regole, i lavoratori sportivi possono operare in sicurezza, consapevoli dei loro diritti e degli obblighi previsti dalla legge, e l’Inps è in grado di gestire le domande in modo più efficiente, tutelando i lavoratori e garantendo l’accesso alle prestazioni previdenziali.
Vi rimandiamo infine alla lettura della circolare 67/2024 per tutti gli approfondimenti del caso.
Circolare INPS numero 67 del 20-05-2024 (99,0 KiB, 391 hits)