L’INPS ha pubblicato la circolare n. 67 del 20 maggio 2024 con la quale introduce importanti novità per i lavoratori sportivi. La circolare fornisce le istruzioni dettagliate in merito alle nuove disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardanti le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Il decreto legislativo ha esteso l’accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) ai lavoratori sportivi del settore professionistico e ai lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico. Inoltre, la circolare chiarisce che i lavoratori sportivi del settore dilettantistico con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) possono accedere alla prestazione DIS-COLL.
Per finire la circolare INPS chiarisce i limiti di cumulabilità e compatibilità della NASpI e della Dis-Coll per i lavoratori sportivi, con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente.
NASpI lavoratori sportivi dipendenti
A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi subordinati possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione NASpI, prevista dall’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Questa estensione include tutti i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, indipendentemente dal settore sportivo in cui operano, sia esso professionistico o dilettantistico.
Per accedere alla NASpI, è necessario che i lavoratori:
- abbiano accumulato 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni
- e rispettino le condizioni generali di disoccupazione involontaria (perdita involontaria del lavoro, cumulabilità e compatibilità con altri redditi da lavoro ecc.)
Quanto spetta e come fare domanda?
L’importo dell’indennità viene calcolato in base alla retribuzione mensile e prevede un limite massimo, mentre le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS (con SPID, Cie o CNS) o tramite i servizi di Contact Center (numero verde 803164 da fisso o 06164164 da mobile).
Per il calcolo degli importi e tutte le altre informazioni utili vi rimandiamo alla lettura della nostra guida completa e aggiornata alla NASpI.
DIS-COLL lavoratori sportivi del settore dilettantistico con Co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Sempre dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi del settore dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Questi lavoratori sono infatti iscritti alla Gestione separata dell’INPS al superamento dei 5.000 euro di compensi annui.
Nei contributi previdenziali è prevista anche una quota, con un’aliquota del 2,03% per la tutela della maternità, malattia e disoccupazione (DIS-COLL).
Possono quindi accedere all’indennità DIS-COLL per disoccupazione involontaria dal 1° luglio 2023, se soddisfano i requisiti di legge, tra cui un mese di contribuzione in Gestione separata nell’anno precedente.
L’indennità dis-coll:
- è calcolata in base al reddito medio mensile derivante dai versamenti contributivi, con un massimo per il 2023 di 1.470,99 euro mensili.
- è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.
Anche in questo caso la domanda di disoccupazione deve essere presentata online tramite il sito dell’INPS, tramite contact center INPS o tramite Patronato.
NASPI e Dis-Coll lavoratori sportivi: compatibilità e cumulabilità con altri redditi
Nella circolare 67 del 20 maggio l’INPS chiarisce infine che i percettori di NASpI che, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolgono attività sportiva attraverso un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto.
Questa comunicazione è obbligatoria entro i termini previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, pena la decadenza della prestazione.
Allo stesso modo, i beneficiari della prestazione DIS-COLL, che svolgono attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, devono comunicare il reddito annuo presunto entro i termini stabiliti dall’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto.
Le disposizioni per la riduzione della NASpI e della DIS-COLL in funzione del reddito presunto comunicato sono rispettivamente regolate dagli articoli 9 e 10, e dall’articolo 15, comma 12, del decreto legislativo n. 22 del 2015. Specificamente per l’attività sportiva nel settore dilettantistico, la comunicazione del reddito annuo presunto è necessaria al superamento dei 5.000 euro annui.
Se i lavoratori hanno più rapporti di lavoro, il limite di 5.000 euro annui si applica alla somma dei compensi ricevuti da tutti i committenti. Anche i compensi per lavoro autonomo occasionale contribuiscono al raggiungimento di questo limite.
Conclusioni
Per concludere l’INPS, con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024, ha fornito le istruzioni in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021, che ha previsto l’accesso alla NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e del settore dilettantistico, nonché l’accesso alla prestazione DIS-COLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Vi rimandiamo alla lettura della circolare per tutti gli approfondimenti del caso.
Circolare INPS numero 67 del 20-05-2024 (99,0 KiB, 391 hits)