Come ricorda l’Inps nel suo sito ufficiale, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – Naspi – consiste in una indennità mensile di disoccupazione, versata a favore di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato – a seguito di disoccupazione involontaria. Parallela ad essa è l’indennità Dis-Coll, prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Lo stato di disoccupazione accomuna queste due distinte prestazioni di sostegno economico a chi ha perso il reddito da lavoro e l’Inps – pubblicando il messaggio n. 750 del 20 febbraio scorso – è intervenuta specificamente in merito al fattore anagrafico, per rimarcare che non sussistono limiti massimi di età – al fine di conseguire detto status di disoccupato ed avere così accesso alla indennità di disoccupazione.
L’appena citato messaggio segue alle varie domande di chiarimento giunte alle strutture territoriali dell’ente, in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alla disoccupazione dei limiti di età anagrafici per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. Ne è derivata una apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Vediamo allora da vicino il messaggio Inps n. 750, il cui contenuto merita di essere compreso appieno perché riguardante due prestazioni erogate ai lavoratori che hanno perso l’impiego. I dettagli.
Naspi e Dis-Coll, come funziona lo stato di disoccupazione
L’istituto spiega che lo stato di disoccupazione è riferito ai quei soggetti privi di impiego, che dichiarano la propria immediata disponibilità all’effettuazione di attività di lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, presso il locale Centro per l’Impiego.
Più nel dettaglio, il citato messaggio del 20 febbraio, evidenzia che l’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2015 prevede quanto segue: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Nello stesso messaggio l’istituto di previdenza tiene a ricordare che l’art. 3, comma 1, lettera a), e l’art. 15, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 22 del 2015, indicano tra i requisiti di accesso – rispettivamente per le indennità Naspi e Dis-Coll – lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del d. lgs n. 181 del 2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro – e successive modificazioni.
L’art. 21, comma 1, dello stesso d.lgs n. 150/2015 – continua Inps nel messaggio suddetto – prevede altresì che la domanda di Naspi o di Dis-Coll, effettuata dall’interessato all’ente di previdenza, equivalga a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dallo stesso istituto all’Anpal – ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Nella procedura rilevano, anche e soprattutto, gli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato successivo alla profilazione presso il Centro per l’impiego.
Il parere ministeriale reso all’Inps
In apertura abbiamo specificato che il messaggio Inps n. 750 giunge a seguito delle diverse richieste di chiarimenti in merito al fattore età – per accedere alle indennità di disoccupazione – e, non a caso, è stata fatta richiesta di chiarimenti ad hoc presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Ci si chiedeva infatti se, sul requisito di accesso alle indennità, incidono i previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego – con il rischio di limitare l’estensione di questi sostegni a favore di chi ha perso il lavoro.
Ebbene, il Ministero – nel parere consegnato ad Inps – ha chiarito quanto segue:
- l’esplicita previsione di legge, riferita al limite massimo di età anagrafica per l’iscrizione al Centro per l’impiego, vale soltanto rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (il cd. Regolamento di esecuzione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- coerentemente, non è previsto alcun limite massimo di età per quanto attiene all’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione.
Alla luce di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori che perdono non per loro volontà l’occupazione dovranno comunque rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), perché anch’essa è presupposto per il riconoscimento delle prestazioni. E Inps, nel messaggio n. 750 del 20 febbraio scorso, non a caso evidenzia che – ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs n. 150 del 2015 – la stessa domanda di indennità di disoccupazione equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.
Perciò non sussistono limiti massimi di età per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e per accedere alla prestazione e, anzi, si ha diritto all’indennità anche oltre i 67 anni se non è stato conseguito il diritto alla pensione.
Rapporti tra il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego e i requisiti d’accesso a Naspi e Dis-Coll
Infine il messaggio Inps n. 750 del 20 febbraio scorso, avente ad oggetto l’accesso alle indennità Naspi e Dis-Coll, lo stato di disoccupazione e i limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, rimarca che – per quanto riguarda il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego – detta condizione risulta fissata dall’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006.
Essa infatti individua la facoltà di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età anagrafica. L’ente di previdenza specifica che detto limite vale anche per fare domanda ed accedere alle citate prestazioni, in rapporto all’impossibilità di rilascio della citata Did ai soggetti con meno di 16 anni. Ne scaturirà infatti il mancato accesso a Naspi e Dis-Coll.
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