Con la circolare numero 32 del 21 marzo 2023 l’INPS si è soffermata sull’eventuale riconoscimento della NASpI per il lavoratore padre a seguito di dimissioni nel periodo tutelato, ossia per il lavoratore che si dimette volontariamente nel periodo protetto dopo aver fruito del congedo di paternità. Il D. Lgs 105/2022 è intervenuto in materia di disposizioni in favore della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
Per legge, è vietato il licenziamento della madre sin dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Come conferma l’INPS nella suddetta circolare in caso di fruizione del congedo di paternità (sia alternativo a quello della madre, che obbligatorio cd. congedo papà), il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Pertanto in caso di dimissioni in questo periodo anche il lavoratore padre, al pari della lavoratrice, ha diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione. Ecco i dettagli.
Congedo di paternità, quali sono le novità del D. Lgs 105/2022
Il D. Lgs 105/2022 ha apportato importanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tra i vari interventi, vi è l’estensione del divieto di licenziamento già previsto per le lavoratrici madri, al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità o congedo papà obbligatorio (articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico).
Il congedo papà, ovvero il nuovo congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni, prevede che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”. (comma 1, articolo 27-bis del D. lgs n. 151 del 2001 introdotto dal D.Lgs 105/2022).
Il congedo di paternità alternativo invece è fruito in sostituzione di quello della madre e si verifica in presenza di situazioni particolarmente gravi, come:
- la morte e la grave infermità della madre,
- l’abbandono del minore da parte della madre
- o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
In questo caso quindi il lavoratore padre si sostituisce alla madre nel congedo di maternità obbligatorio. (ex articolo 28 del D. lgs n. 151 del 2001).
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Quali sono le novità sul divieto di licenziamento durante il congedo di paternità
Prima del D. lgs 105/2022 il divieto di licenziamento del padre lavoratore vigeva solo in presenza del congedo di paternità alternativo.
Il decreto citato invece, tutela il padre con il divieto di licenziamento anche in caso di fruizione del congedo papà.
Dunque, nel complesso, il divieto di licenziamento è da intendersi operativo per il lavoratore padre:
- sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art-27-bis del D.lgs n. 151 del 2001);
- che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo (art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001.
Il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Dimissioni volontarie durante il periodo tutelato
Al lavoratore padre, viene esteso altresì lo stesso trattamento previsto per la lavoratrice madre circa il divieto di licenziamento e di conseguenza sulle dimissioni nel periodo protetto, cosiddette dimissioni in maternità. Le tutele valgono per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Convalida delle dimissioni, quale procedura seguire? In base alle indicazioni fornite dall’INPS, ai fini della convalida delle dimissioni rese nel periodo tutelato, è possibile effettuare il colloquio con il funzionario incaricato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro “a distanza”, presentando online il modello di richiesta fornito dall’ente.
Il modulo, va trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza in base alla residenza del lavoratore o della lavoratrice. Inoltre, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata. In questi casi infatti non vi è obbligo di dimissioni telematiche, ma basta anche la lettera di dimissioni cartacea.
Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al dipendente e al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.
Naspi e dimissioni del lavoratore padre: le conclusioni dell’INPS
Cosa accade se la lavoratrice madre e ora il lavoratore padre si dimettono volontariamente durante il periodo tutelato? Si mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI?
In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, è mantenuto anche il diritto alle indennità NASPI. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono non sono tenuti al preavviso.
Proprio questa disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità sia ordinario (congedo papà di 10 giorni) oppure alternativo.
Pertanto anche il padre lavoratore ha diritto alla NASpI a seguito delle cosiddette dimissioni in paternità, ovvero alla dimissioni volontarie date durante il congedo e fino ad un anno del bambino.
A queste conclusioni è giunto l’INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro, in quanto il dato letterale della norma fa riferimento genericamente al “congedo di paternità” senza specificare quale.
E’ possibile chiedere il riesame delle domande di NASpI respinte?
La formulazione generica della norma ha portato finora l’INPS ha rigettare diverse domande presentate dai lavoratori a seguito di dimissioni durante il periodo protetto.
Ora l’Istituto ha condiviso l’ indirizzo interpretativo ministeriale secondo il quale l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo.
Pertanto su istanza del lavoratore sarà possibile procedere al riesame delle domande di NASpI presentate e respinte.
INPS – Circolare numero 32 del 20 marzo 2023
Alleghiamo infine il testo della circolare i oggetto.
INPS, Circolare n. 32 del 20.03.2023 (114,7 KiB, 319 hits)
Naspi e dimissioni per paternità: la nostra video guida
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