L’applicazione del contributo addizionale NASpI riguarda i datori di lavoro che ricorrono a contratti di lavoro a tempo determinato. Con il recente messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025 l’INPS ha rilasciato dei chiarimenti per comprendere l’ambito di applicazione di tale contributo, nonché il suo incremento in caso di rinnovo dei contratti.
Il messaggio INPS arriva a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto “Collegato Lavoro”, che ha ampliato le attività stagionali esenti dalle regole sullo stop and go nei contratti a termine. Tuttavia, tale intervento normativo non ha escluso l’applicazione del contributo addizionale NASpI sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, confermando così la validità di questa misura anche per i lavoratori stagionali. Vediamo nel dettaglio il contenuto del messaggio e le ragioni alla base di questi chiarimenti.
Cos’è e quando è dovuto il contributo addizionale NASpI
Il contributo addizionale NASpI è un onere a carico del datore di lavoro, introdotto per sostenere il sistema di indennità di disoccupazione NASpI. Tale contributo è dovuto per i contratti a tempo determinato, ad esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. La misura standard è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ma è prevista una maggiorazione dello 0,50% in caso di rinnovo del contratto a termine.
Esempio di calcolo del contributo addizionale NASpI
Ad esempio, nel caso in cui un contratto venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
- Contratto a tempo detarminato: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Nota Bene: ricordiamo infine che il contributo addizionale Naspi può essere recuperato dal datore di lavoro nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
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Chiarimenti dell’INPS sul contributo addizionale NASpI
Con il messaggio n. 269/2025, l’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione del contributo addizionale NASpI nei contratti a tempo determinato riguardanti le attività stagionali.
I chiarimenti si rivolgono principalmente ai contratti a termine stipulati per far fronte a:
- Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
- Esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi;
- Necessità connesse ai mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Queste specifiche attività, sebbene rientrino nell’ambito della stagionalità e quindi sono in deroga rispetto alle regole dei contratti a termine su proroghe e rinnovi, non sono però esenti dall’applicazione del contributo addizionale NASpI, che continua ad essere dovuto sia per i contratti iniziali che per i relativi rinnovi. Questo chiarimento si è reso necessario per allineare le interpretazioni operative alla disciplina introdotta dal Collegato Lavoro.
Per essere esenti dall’obbligo di versare il contributo addizionale NASpI, i lavoratori stagionali devono rispettare precisi requisiti. In particolare, devono essere:
- assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Aggiornato con Circolare Ministero del Lavoro numero 35 del 14 gennaio 1964);
- limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Questa deroga non è stata reiterata;
- Identificati nel flusso Uniemens con la qualifica “G”, che indica: “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011” .
Le spiegazioni relative all’applicazione della lettera “G” nei flussi Uniemens sono illustrate dall’INPS nella Circolare n. 91/2020.
Gli stagionali che non soddisfano i requisiti per l’esenzione devono invece essere indicati nei flussi Uniemens con la lettera identificativa “S”. Questa qualifica specifica che il lavoratore è stagionale, ma non è escluso dall’applicazione del contributo addizionale NASpI.
Perché l’INPS ha rilasciato questo chiarimento?
La necessità di intervenire con questo messaggio nasce dalle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, che ha ampliato la definizione di attività stagionali e ha esteso l’esenzione dalle regole sullo stop and go anche ai contratti di lavoro a termine per:
- Intensificazioni temporanee dell’attività lavorativa;
- Esigenze tecniche e produttive collegate ai cicli stagionali.
In sostanza, grazie alle nuove disposizioni, è ora possibile riassumere un lavoratore a tempo determinato:
- Entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
- Entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.
Questo senza che il secondo contratto si trasformi automaticamente in contratto a tempo indeterminato, come invece previsto dalle regole generali sui contratti a termine.
Tuttavia, il Collegato Lavoro non ha modificato le regole relative al contributo addizionale NASpI, che rimane applicabile anche ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali (non “G” per intenderci). L’INPS, con il suo messaggio, ha quindi voluto sottolineare che, pur in presenza di un regime derogatorio sullo stop and go, il contributo addizionale è ancora dovuto e va calcolato correttamente.
Nonostante le agevolazioni introdotte per i contratti a termine con l’ampliamento delle attività stagionali esenti da stop and go, resta fondamentale rispettare l’obbligo del contributo addizionale NASpI e del suo incremento nei rinnovi.
Datori di lavoro e Cdel Lavoro devono dunque prestare attenzione a questi aspetti per evitare note di rettifica, il recupero di eventuali arretrati e sanzioni e per garantire una corretta gestione amministrativa dei contratti a termine.