L’INPS ha emanato il messaggio 2261 del 1° giugno 2020, con il quale fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità, per i lavoratori licenziati nonostante il divieto di licenziamento per Covid-19 nel periodo dal 17 marzo al 17 agosto, di accedere alla NASpI.
In particolare l’Istituto conferma la possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione derivanti da licenziamenti comminati nel periodo di vigenza del blocco dei licenziamento previsto dal Dl Cura Italia e prorogato dal decreto Rilancio.
Ma procediamo con ordine e vediamo in breve cosa prevede il divieto di licenziare per Covid-19.
Divieto di licenziamento per Covid-19
L’articolo 46 del decreto-legge 18/2020 (decreto Cura Italia), integrato e modificato dall’articolo 80 del decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio), ha disposto il divieto di licenziamento a decorrere dal 17 marzo 2020 e per cinque mesi.
In sostanza il Governo, per evitare l’aumento dei licenziamenti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha introdotto una sospensione:
- delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991,
- nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.
Il decreto Rilancio ha inoltre introdotto una norma che prevede la possibilità per i datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo, di revocare il recesso facendo contestualmente richiesta di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. Il rapporto di lavoro si intende in questo caso ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Licenziamenti nulli
Detto ciò quindi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intervenuti durante il periodo che va dal 17 marzo al 17 agosto devono ritenersi nulli; il lavoratore in questo caso può ottenere la reintegra sul posto di lavoro sin dal giorno di licenziamento.
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Per tale ragione l’INPS ha respinto (o meglio sospeso) in questo periodo l’indennità NASpI nei casi in cui questa derivava da licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, adducendo che, visto che si trattava di licenziamenti nulli, l’indennità non era dovuta.
Licenziamento nullo e Naspi: parere del Ministero del Lavoro
Contestualmente l’Istituto ha richiesto il parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI per questi casi specifici.
L’Ufficio Legislativo del Ministero ha risposto con nota prot. n. 5481 del 26 maggio 2020, chiarendo in primis che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e osservando poi che
non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore.
Pertanto l’INPS conferma che, sentito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, può procedere al pagamento delle indennità di disoccupazione NASpI per le domande pervenute a seguito di licenziamento individuale, intervenute nonostante il blocco dei licenziamenti previsto dal Cura Italia e ampliato dal Decreto Rilancio.
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Restituzione della NASpI in caso di reintegra
Tuttavia l’INPS fa notare che l’erogazione della NASpI sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato. Questo nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. Ciò significa che, anche dopo effettuati i pagamenti dell’indennità, il lavoratore dovrà restituire i soldi se riesce ad ottenere la reintegra al lavoro.
In questo caso il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, tramite modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso (giudiziale o stragiudiziale); questo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che era alla base del pagamento della disoccupazione.
Lo stesso potrebbe succedere nel caso in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento individuale, per poi richiedere la CIG per il lavoratore. Anche in questo caso il lavoratore dovrà restituire la NASpI, ma avrà diritto al pagamento della CIG.
Divieto di licenziamento e NASpI per lavoratori domestici e co.co.co.
Sempre a seguito di parere dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’INPS comunica infine che il blocco dei licenziamenti non trova applicazione:
- nei confronti dei lavoratori domestici (colf e badanti) che pertanto potranno procedere normalmente con la richiesta di disoccupazione a loro riconosciuta;
- e per i co.co.co. in quanto l’ambito di applicazione del medesimo articolo è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato.