L’anticipo della NASpI rappresenta un’opportunità per i lavoratori disoccupati che intendono avviare un’attività autonoma o imprenditoriale, consentendo loro di ricevere in un’unica soluzione l’importo complessivo della NASpI. Tuttavia, la normativa attuale prevedeva un obbligo di restituzione integrale in caso di successiva rioccupazione prima della scadenza del periodo di spettanza della prestazione.
Con la sentenza n. 90/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di restituzione totale dell’anticipo NASpI qualora il lavoratore non possa proseguire l’attività per cause di forza maggiore a lui non imputabili. La Circolare INPS n. 36/2025 recepisce tale decisione, introducendo nuovi criteri per la restituzione della prestazione.
Cos’è e come funziona l’anticipo della NASpI per partita IVA
L’anticipo NASpI consente ai percettori dell’indennità di disoccupazione di ottenere in un’unica soluzione l’importo residuo spettante. Questo incentivo è finalizzato a sostenere l’autoimprenditorialità e può essere richiesto per:
- Avviare un’attività autonoma o imprenditoriale;
- Sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa in cui si presta attività lavorativa.
L’importo anticipato equivale al totale delle mensilità residue di NASpI ancora spettanti al momento della richiesta. Tuttavia, fino alla sentenza della Corte Costituzionale, la normativa prevedeva la restituzione totale dell’importo ricevuto qualora il lavoratore avesse successivamente instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di erogazione della NASpI che è stata oggetto di anticipazione.
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Perché e in quali casi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la restituzione totale
Secondo la Corte Costituzionale, la norma originaria che imponeva la restituzione integrale dell’anticipo NASpI in caso di rioccupazione non teneva conto delle situazioni in cui il lavoratore fosse costretto a interrompere l’attività per cause indipendenti dalla sua volontà. La rigidità della norma risultava sproporzionata e irragionevole poiché non distingueva tra chi cessava l’attività per scelta e chi era impossibilitato a proseguirla per eventi straordinari e imprevedibili.
La Corte ha sottolineato che il principio di equità impone una modulazione dell’obbligo restitutorio basata sulle reali condizioni del lavoratore. Se la cessazione dell’attività avviene per cause di forza maggiore, imporre la restituzione dell’intera somma anticipata rappresenterebbe un trattamento ingiustamente punitivo. Di conseguenza, la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione alla sola durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Nuova procedura di restituzione della NASpI anticipata
A livello operativo, l’INPS spiega che, quando un beneficiario della NASpI anticipata interrompe l’attività autonoma o d’impresa e instaura un rapporto subordinato, l’Istituto:
- verifica tramite l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (CO), se la nuova occupazione è iniziata prima del periodo teorico di spettanza della NASpI che è stata anticipata
- invia una comunicazione all’interessato, concedendogli 30 giorni per fornire prove documentate che attestino o meno cause di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività.
Al termine dell’istruttoria, l’INPS notificherà un provvedimento di indebito che potrà prevedere:
- Restituzione parziale della NASpI anticipata: se la chiusura dell’attività è avvenuta per cause di forza maggiore. L’obbligo di restituzione è limitato alla durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato.
- Restituzione integrale: se l’interruzione non è riconducibile a eventi straordinari e imprevedibili, il beneficiario dovrà restituire l’intera somma percepita in anticipo.
L’INPS valuterà caso per caso la presenza di condizioni che giustifichino una riduzione dell’obbligo di restituzione, considerando la durata dell’attività autonoma e la natura della sua interruzione.
Esempio pratico di restituzione della Naspi anticipata (parziale o totale)
Sulla base della mia esperienza e su quanto detto dall’INPS, ecco un esempio pratico di restituzione della NASpI anticipata.
Mario ha ricevuto 12 mensilità di NASpI in forma anticipata per avviare una piccola impresa. Dopo 6 mesi decide di chiudere l’attività e accettare un impiego subordinato. Secondo le nuove regole:
- dovrà restituire solo la parte della NASpI corrispondente ai mesi di lavoro subordinato, anziché l’intero importo se la chiusura dell’attività è dovuta a cause di forza maggiore (restituzione della Naspi anticipata parziale)
- dovrà restituire tutto se la chiusura non è dovuta a cause di forza maggiore, ma ad altri motivi (restituzione della Naspi anticipata totale)
L’INPS valuterà le motivazioni della chiusura e, se riconosciute valide, limiterà l’obbligo di restituzione alla durata del nuovo rapporto di lavoro.
Consiglio pratico
Per evitare quindi di dover restituire totalmente la NASpI anticipata, è da valutare l’ipotesi di non rioccuparsi prima del termine teorico della NASpI pur avendone la possibilità e di tenere aperta la partita IVA, pur non operando attivamente, in modo da non incorrere nell’obbligo di restituzione.
E’ necessario quindi valutare bene i pro e i contro di una nuova occupazione facendo bene i conti dei costi e dei benefici…
Eventi che si possono considerare di forza maggiore e non
Ecco una serie di eventi che secondo l’INPS si possono considerare di forza maggiore, e quelli che invece non possono essere considerati tali.
Eventi qualificabili come causa di forza maggiore | Eventi che non costituiscono causa di forza maggiore |
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Terremoto, alluvione, frana, maremoto, uragano (se dichiarato stato di emergenza) | Fallimento o cattiva gestione dell’impresa |
Guerre o guerre civili straordinarie e imprevedibili | Difficoltà economiche non legate a eventi esterni straordinari |
Incendi di origine accidentale e non imputabili al beneficiario | Scelte strategiche errate nella gestione aziendale |
Esplosione o distruzione di attrezzature per eventi non imputabili al beneficiario | Perdita di clienti o calo delle vendite |
Misure restrittive per il contrasto di pandemie o epidemie | Decisione volontaria di chiudere l’attività |
Provvedimenti giudiziari imprevedibili che impediscono la continuazione dell’attività | Procedure concorsuali e fallimentari ordinariamente previste |
La Circolare INPS n. 36/2025 recepisce i principi di proporzionalità stabiliti dalla Corte Costituzionale, garantendo maggiore equità nel trattamento dei beneficiari della NASpI anticipata. Per ulteriori dettagli e modalità operative, si invita a consultare il testo completo della circolare disponibile sul sito dell’INPS.
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